Voto palese o segreto: è questo il problema?

Emergenza costituzionale


Nella storia infinita della decadenza di Berlusconi le polemiche già investono il futuro voto nell’Aula. Scrutinio segreto o palese? Cambiare il regolamento? Si incrociano accuse di tradimenti e complotti, si sospettano franchi tiratori.

Diciamo anzitutto che la proposta di una modifica ad hoc del regolamento è inopportuna e inappropriata. Inopportuna, perché porterebbe a ritardare il voto, e non di poco. Cambiare il regolamento non è processo breve, o politicamente indolore in mancanza di ampi accordi. Con il probabile effetto collaterale di giungere alla condanna giudiziale all’interdizione dai pubblici uffici prima della dichiarazione di decadenza nella sede parlamentare, aprendo a ulteriori incertezze interpretative, e polemiche strumentali contro la magistratura. Inoltre, è inappropriata la modificazione del regolamento motivata con l’occasione di una particolare deliberazione. Che si voti secondo regole predeterminate in astratto e indifferenti rispetto a un esito specifico è ovviamente indispensabile, soprattutto in un’assemblea politica. Diversamente, si apre comunque alla possibilità che una maggioranza scelga la modalità di scrutinio più conveniente. Dobbiamo dunque vedere quel che dispongono le norme vigenti, senza modifiche.

Il voto palese è la regola, quello segreto l’eccezione. Per l’art. 113, comma 3, reg. Senato sono a scrutinio segreto “le votazioni comunque riguardanti persone”. A queste il comma 4 aggiunge – laddove il voto segreto sia richiesto dal prescritto numero di senatori – le deliberazioni che attengono agli articoli da 13 a 32, comma 2, Cost., escluso l’art. 23. Il voto sulla decadenza rientra – per l’opinione che appare prevalente – tra le “votazioni comunque riguardanti persone”, e richiede quindi lo scrutinio segreto. È davvero così, senza margini di dubbio?

Dobbiamo guardare a un parere della Giunta per il regolamento del 6 maggio 1993, per cui il voto è palese sulle proposte della Giunta delle elezioni in materia di autorizzazione a procedere in giudizio. Non si può certo negare che riguardino persone. Ma, secondo il parere, “costituiscono espressione di una prerogativa dell’Organo parlamentare nell’ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio votazione riguardanti persone”, secondo l’articolo 113, comma 3. Sono invece deliberate a voto segreto le autorizzazioni a procedere per l’arresto, la perquisizione personale e domiciliare o altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo agli articoli 13 e seguenti della Costituzione, di cui al comma 4 dell’art. 113[1].

Il parere distingue dunque le deliberazioni che riguardano primariamente l’assemblea, “espressione di una prerogativa dell’Organo parlamentare”, e le deliberazioni volte a situazioni soggettive protette (gli artt. 13-32 Cost.). Per le prime il voto è palese, per le seconde è segreto. Per le prime in realtà il bene primariamente tutelato è l’istituzione, e il riferimento alla persona è solo l’occasione perché quella tutela possa dispiegarsi. Per le seconde, invece, il bene primariamente tutelato è la libertà individuale, e dunque il riferimento alla persona vale in sé, e non è strumentale ad altra tutela di diverso oggetto. In questo senso le prime non sono in senso proprio deliberazioni concernenti persone, le seconde sì. Il parere della Giunta precede la l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, di riforma dell’art. 68 della Costituzione e dell’autorizzazione a procedere ivi prevista. È dunque obsoleto nel dettaglio. Ma la ratio che lo sostiene è valida e applicabile.

Di recente, l’autorizzazione alla custodia cautelare in carcere per il sen. Lusi è stata concessa con una – richiesta – votazione nominale elettronica[2]. Non essendo stato chiesto il voto segreto, è stata adottata una modalità di votazione palese che tra l’altro certifica in allegato al verbale di seduta il voto di ciascuno. Per il sen. De Gregorio, invece, è stata respinta a scrutinio segreto – richiesto – la proposta di concedere l’autorizzazione agli arresti domiciliari, e concessa a voto palese – mancando una diversa richiesta – l’autorizzazione ad una perquisizione locale[3]. Questi casi sono stati considerati evidentemente riferibili all’art. 113, comma 4, del regolamento, per cui il voto è stato segreto quando richiesto. Ma questo dimostra che le deliberazioni non sono state ritenute “comunque riguardanti persone” ai sensi del comma 3. In tal caso, infatti, lo scrutinio sarebbe stato di necessità segreto, anche in mancanza di specifica richiesta in tal senso. Si conferma allora l’impianto concettuale del parere del 1993, per cui deliberazioni che pure hanno ad oggetto individualmente i senatori possono “non rappresentare in senso proprio votazioni riguardanti persone”.

La delibera di decadenza ai sensi dell’art. 66 Cost. nulla ha a che fare con l’art. 113, comma 4, perché non tocca in alcun modo le libertà del parlamentare. È la condanna che tocca quelle libertà, e non la perdita della carica ex se. La decadenza va dunque riferita al comma 3. Assume come bene primario l’integrità dell’istituzione, cui è strumentale la decisione sul mantenimento o perdita della carica per il parlamentare. È espressione del potere-dovere dell’Assemblea di assicurare che la propria composizione sia conforme alla legge. Non per caso si colloca nel titolo I della parte II della Costituzione (Ordinamento della Repubblica), e non nella I parte concernente i diritti, tra cui all’art. 51 quello di accesso alle cariche elettive. Non c’è dubbio che la partecipazione di chi non ha titolo rechi un vulnus all’istituzione Parlamento, e che la dichiarazione di decadenza sia volta al necessario mantenimento di una legalità che risulterebbe diversamente violata. Nemmeno è dubbio che segni una responsabilità politica dell’assemblea nel suo complesso e delle singole forze politiche. Si può concludere che il voto sulla decadenza non è, come recita il parere della Giunta, una deliberazione riguardante in senso proprio persone ai sensi dell’art. 117, comma 3, del regolamento.

Se il voto sulla decadenza si colloca al di fuori della previsione dei commi 3 e 4 dell’art. 113 del regolamento, ne segue che non si applica la prescrizione di voto segreto, ma la regola generale del voto palese.

Vorremmo che non rilevasse affatto la modalità di scrutinio, posto che tutelare l’integrità delle istituzioni è obbligo comune per tutte le forze politiche. Ma su quel che l’integrità è o dovrebbe essere le opinioni sono di sicuro oggi diverse.

[1] Ecco il testo del parere: «Nel solco dell’interpretazione costantemente adottata sino al novembre del 1988 ed alla conseguente, mai contestata, applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento – nel sottolineare l’esigenza di un’organica revisione della materia, anche sulla base delle modifiche che il Parlamento si accinge ad apportare all’articolo 68 della Costituzione – esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò, in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell’Organo parlamentare nell’ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio “votazione riguardanti persone”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 113, comma 3, del Regolamento.

In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all’arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione … “.

[2] Senato della Repubblica, XVI leg., sed. n. 748, 20 giugno 2012.

[3] Senato della Repubblica, XVI leg., sed. n. 738, 6 giugno 2012.