Strasburgo, 16 maggio 2006: pubblicato il terzo rapporto dell’ECRI sul razzismo in Italia

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI – European Commission against Racism and Intolerance), organo indipendente istituito dal Consiglio d’Europa, ha pubblicato il terzo rapporto sul “razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza” relativo all’Italia; il periodo considerato si dipana dal 23 aprile 2002 1) ed arriva sino al 16 dicembre 2005, data in cui il rapporto è stato formalmente adottato.
Va rilevato che, a differenza dei precedenti – contenenti perlopiù raccomandazioni –, il presente report si concentra specificamente sulla fase della “attuazione”: passa cioè in rassegna il livello di implementazione e di concreta realizzazione che le raccomandazioni formulate negli anni passati hanno avuto, eventualmente esaminandone anche l’impatto, gli esiti e l’efficacia2). Inoltre, il rapporto affronta in dettaglio alcune “questioni specifiche”3), ritenute di maggiore e preminente interesse in funzione della peculiarità della situazione riscontrata nel paese.
Nel senso sopra evidenziato, è insomma corretto parlare di vere e proprie “valutazioni” compiute da questo autorevole board internazionale4) a proposito delle politiche volte a combattere l’intolleranza in Italia.
Dal punto di vista della metodologia d’indagine, chiaramente centrale ai fini della valutazione di attendibilità del rapporto stesso, occorre sottolineare che l’ECRI basa le proprie analisi su una vasta ed accurata serie di informazioni; in ispecie, “gli studi documentari si basano su un vasto numero di fonti scritte nazionali e internazionali. La visita nel paese fornisce l’occasione di incontrare direttamente gli ambienti interessati (governativi e non governativi), al fine di raccogliere delle informazioni dettagliate. Il dialogo confidenziale impostato con le autorità nazionali consente alle stesse di proporre degli emendamenti alla bozza di rapporto, se lo ritengono opportuno, per correggere ogni eventuale errore relativo ad elementi fattuali. A conclusione del dialogo, le autorità nazionali possono richiedere, se del caso, che le loro opinioni siano allegate al rapporto finale dell’ECRI”5).
Osserva la Commissione che la descritta procedura ha trovato applicazione anche nell’analisi della situazione nel nostro paese, alle cui autorità è stata sottoposta la bozza del rapporto, divenuto così oggetto di un dialogo confidenziale con le stesse. Un certo numero dei commenti proposti dal Governo, per il tramite del Ministero degli Affari esteri – Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, è stato preso in considerazione dall’ECRI e quindi inserito nel rapporto definitivo. “Al termine di tale dialogo, tuttavia,” – precisa l’organo del Consiglio d’Europa – “le autorità governative italiane hanno richiesto che vengano riportate in allegato al rapporto dell’ECRI alcune valutazioni” che, ovviamente, “non costituiscono parte integrante dell’analisi e delle proposte dell’ECRI relative alla situazione in Italia”6).
In ordine ai contenuti del report, l’ECRI rileva elementi positivi ed altri di grave criticità.
Rispetto alla situazione precedentemente fotografata nel 2002, la Commissione saluta con favore l’istituzione7), nell’ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) – “organo specializzato per contrastare la discriminazione razziale, incaricato di assistere le vittime e di sensibilizzare il vasto pubblico nei confronti di tale fenomeno”. Viene però contemporaneamente evidenziata una mancanza di effettività e di concretezza nell’azione di questo Ufficio, ragione per cui l’ECRI raccomanda sin d’ora di “riesaminare lo statuto, le prerogative e gli obblighi dell’UNAR, al fine di accertarsi che esso fornisca alle vittime di atti di discriminazione razziale la protezione più efficace possibile”8).
Meritano altresì una menzione gli sforzi compiuti in questi anni per tutelare le vittime della tratta degli esseri umani e per la sensibilizzazione degli studenti sui temi della lotta all’intolleranza (in special modo nei confronti dell’antisemitismo)9).
Certamente più gravi e numerosi rispetto a quelli positivi sono gli elementi negativi riscontrati dalla Commissione in tema di razzismo in Italia.
A parte le tante raccomandazioni ignorate e disattese10), l’ECRI stigmatizza esplicitamente e con la necessaria enfasi “il ricorso a discorsi razzisti e xenofobi in politica, riguardanti essenzialmente gli extracomunitari, i Rom, i Sinti ed i musulmani”, ad opera soprattutto di alcuni membri della Lega Nord. “Pur rilevando” – si afferma nel rapporto – “che si sono espressi in tal senso soprattutto dei rappresentanti locali eletti in questo partito, anche certi importanti leaders politici a livello nazionale hanno rilasciato dichiarazioni razziste e xenofobe”11).
Giova, per la limpidezza dell’analisi sul punto, riportare per intero questa osservazione: “nel suo secondo rapporto, l’ECRI si era dichiarata inquieta per il fatto che l’influenza esercitata sul clima politico generale dalla Lega Nord, appartenente alla coalizione di governo, potesse favorire l’adozione di linee politiche e di pratiche non sempre rispettose dei diritti umani e del principio dell’uguaglianza di trattamento, che l’ECRI ha per missione di tutelare. Come illustrato in questo rapporto, l’ECRI ritiene che, da allora, tali preoccupazioni si siano fatte più pressanti”.
Oggetto di circostanziate e diffuse critiche è poi la c.d. “legge Bossi-Fini”12), soprattutto nella parte in cui introduce quella che è, di fatto, “la detenzione generalizzata per i richiedenti asilo in Italia”. Più in generale, viene rilevato come il complesso della disciplina sull’immigrazione oggi vigente renda “più precaria la situazione di molti cittadini extracomunitari e soprattutto degli immigrati illegali”, esponendoli “ad un maggiore rischio di violazione dei loro diritti umani”13) .
Tuttavia, il dato che, condivisibilmente, sembra destare il maggiore allarme nei redattori del rapporto consiste nel “deterioramento della situazione per i membri delle comunità musulmane, dovuto soprattutto alla tendenza riscontrata nei dibattiti pubblici e nei media a passare subito alle generalizzazioni e ad assimilare l’appartenenza a tali comunità al terrorismo; la vulnerabilità dei membri di questi e di altri gruppi di fronte al razzismo e alla discriminazione è aumentata, vista l’assenza di un supporto politico per la tutela degli individui contro l’incitamento alla violenza ed alla discriminazione razziale”14). Ed ecco perché, conseguentemente, “l’ECRI raccomanda alle autorità italiane di prendere dei provvedimenti per combattere le manifestazioni di pregiudizio, di discriminazione e di violenza nei confronti di appartenenti di queste comunità e di avvalersi di ogni opportunità per contestare ogni assimilazione nei dibattiti pubblici tra queste comunità ed il terrorismo”.
Il rapporto offre insomma ampio materiale di riflessione e notevoli spunti di interesse sullo stato della politiche contro (?) il razzismo in Italia.

NOTE
1) Data di presentazione del secondo rapporto ECRI relativo all’Italia. Esso è reperibile, al pari di tutto il materiale normativo relativo all’ECRI e di quello documentario, al sito istituzionale www.coe.int/ecri.
2) Cap. I, Seguito dato al secondo rapporto dell’ECRI sull’Italia, pp. 7-26.
3) Cap. II, pp. 27-36.
4) I membri della Commissione, uno per ogni Stato del Consiglio d’Europa, sono designati dai rispettivi governi “per la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta al razzismo”, ex art. 3 dello Statuto dell’ECRI.
5) § Introduzione, p. 5.
6) § Allegato, p. 39 e ss.
7) Avvenuta con D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 recante “Attuazione della Direttiva 200/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”; in particolare, cfr. art. 7.
8) Segnatamente, in proposito, § Organi specializzati ed altre istituzioni, pp. 13-15.
9) Cfr., rispettivamente, pp. 23-25 (§ Gruppi vulnerabili – vittime della tratta) e p. 16 (§ Educazione e sensibilizzazione).
10) Passim nel documento.
11) Si veda il § Uso di discorsi razzisti o xenofobi in politica (pp. 27-29).
12) L. 30 luglio 2002, n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”.
13) Si vedano diffusamente i § Accoglienza e situazione giuridica dei non cittadini (pp. 16-18) e Immigrati e richiedenti asilo (pp. 31-36), in cui non mancano altresì riferimenti alle deficienze dei CPTA (Centri di Permanenza e Temporanea Assistenza).
14) In particolare, cit. § Uso di discorsi razzisti o xenofobi in politica, Gruppi vulnerabili – comunità musulmane e quello specifico sui Media (p.25).