Giovedì 14 aprile 2005
Risoluzione del Parlamento europeo su Lampedusa
Il Parlamento europeo ,
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e, in particolare, il suo articolo 14,
– vista la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e, in particolare, il suo articolo 33, paragrafo 1, che esige un esame adeguato di ciascun caso individuale e vieta l’espulsione (refoulement) ,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare il suo protocollo IV, articolo 4, in base al quale “le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”,
– visti la dichiarazione di Barcellona e il programma di lavoro adottati dalla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, per quanto concerne la promozione e la difesa dei diritti fondamentali nella regione mediterranea,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea(1) e, in particolare, il suo articolo 18 relativo al diritto d’asilo,
– visti l’articolo 6 del trattato UE e l’articolo 63 del trattato CE,
– viste le sue interrogazioni scritte E-2616/04 e E-0545/05,
– visto l’articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che Lampedusa, piccola isola di circa 20 km2 situata nel canale di Sicilia, con una popolazione di 5.500 abitanti, ha evidenti limiti di capacità per quanto riguarda la possibilità di accogliere e ospitare i numerosi immigranti e richiedenti asilo che, regolarmente, sbarcano sulle sue coste, spesso in condizioni disperate,
B. considerando con preoccupazione le espulsioni collettive di immigranti effettuate dalle autorità italiane tra l’ottobre 2004 e il marzo 2005 dall’isola italiana di Lampedusa verso la Libia,
C. considerando che l’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) ha denunciato l’espulsione di 180 persone il 17 marzo 2005 e dichiarato che “non è affatto chiaro se l’Italia abbia preso le precauzioni necessarie per assicurarsi che non stia rimandando veri rifugiati in Libia, che non può essere considerato esattamente un paese sicuro per il diritto d’asilo”; considerando che l’UNHCR ha espresso il proprio rammarico per la mancanza di trasparenza da parte delle autorità sia italiane che libiche,
D. considerando con preoccupazione che le autorità italiane hanno negato all’UNHCR l’accesso al centro rifugiati di Lampedusa il 15 marzo 2005 mentre, secondo l’UNHCR, avrebbero autorizzato l’accesso di funzionari libici,
E. considerando con grande preoccupazione la situazione di centinaia di richiedenti asilo rinviati in Libia, visto che tale paese non è firmatario della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, non dispone di un regime di asilo, non offre garanzie efficaci di tutela dei diritti dei rifugiati e pratica arresti, detenzioni ed espulsioni arbitrari; considerando inoltre che le persone espulse sono generalmente ammanettate e ignorano il luogo cui sono destinate,
F. considerando con preoccupazione il trattamento e le condizioni di vita deplorevoli delle persone detenute nei campi libici, nonché i recenti rimpatri di massa di stranieri dalla Libia verso i loro paesi d’origine in condizioni che non assicuravano la dignità né la sopravvivenza; preoccupato inoltre dalle informazioni provenienti da fonti libiche secondo le quali a seguito di tali espulsioni si sarebbero verificati 106 decessi,
G. considerando l’accordo bilaterale tra l’Italia e la Libia, il cui contenuto è ancora segreto, che sembra affidi alle autorità libiche la sorveglianza dei flussi migratori e impegni la Libia a riammettere le spersone espulse dall’Italia,
H. considerando l’assenza in Italia di una legislazione in materia di diritto di asilo,
I. considerando la richiesta presentata all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il 6 aprile 2005, di trasmettere informazioni sulla situazione a Lampedusa, a seguito del reclamo n. 11593/05 presentato da un gruppo di migranti espulsi,
1. invita le autorità italiane e tutti gli Stati membri ad astenersi dall’effettuare espulsioni collettive di richiedenti asilo e di “migranti irregolari” verso la Libia o altri paesi e ad assicurare l’esame individuale delle domande di asilo nonché il rispetto del principio di non espulsione;
2. ritiene che le espulsioni collettive di migranti verso la Libia da parte delle autorità italiane, compresa quella del 17 marzo 2005, costituiscano una violazione del principio di non espulsione e che le autorità italiane siano venute meno ai loro obblighi internazionali omettendo di assicurarsi che la vita delle persone espulse non fosse minacciata nel loro paese di origine;
3. invita le autorità italiane a garantire all’UNHCR libero accesso al centro rifugiati di Lampedusa e alle persone ivi detenute, che potrebbero avere bisogno di una protezione internazionale;
4. invita la Commissione, guardiana dei trattati, a vegliare sul rispetto del diritto d’asilo nell’Unione europea a norma degli articoli 6 del trattato UE e 63 del trattato CE, a far cessare le espulsioni collettive e ad esigere che l’Italia e gli altri Stati membri rispettino gli obblighi loro derivanti dal diritto dell’Unione;
5. ricorda la necessità di una politica comunitaria di immigrazione e asilo basata sull’apertura di canali di immigrazione legale e sulla definizione di norme comuni di protezione dei diritti fondamentali degli immigrati e dei richiedenti asilo in tutta l’Unione europea, come stabilito dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e confermato dal programma dell’Aia;
6. ribadisce le sue profonde riserve per quanto riguarda l’approccio del “minimo denominatore comune” della proposta di direttiva del Consiglio sulle procedure di asilo (COM(2002)0326) ed invita gli Stati membri ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2004/83/CE(2) recante norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato;
7. invita la Commissione a svolgere un dialogo trasparente in materia, rendendo pubblici tra l’altro i risultati della sua missione tecnica in Libia del novembre-dicembre 2004 sull’immigrazione clandestina;
8. chiede alla Libia di permettere l’accesso di osservatori internazionali, di porre fine alle espulsioni e agli arresti arbitrari di migranti, di ratificare la convenzione di Ginevra sui rifugiati e di riconoscere il mandato dell’UNHCR; chiede che sia reso pubblico ogni accordo di riammissione concluso con la Libia;
9. chiede l’invio di una delegazione composta da membri delle commissioni competenti al centro rifugiati di Lampedusa e in Libia, per poter valutare la portata del problema e verificare la legittimità dell’operato delle autorità italiane e libiche;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo della Libia e all’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite.
(1)
GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(2)
GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.