E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007 il decreto 8 gennaio 2007 del ministero delle Comunicazioni per contrastare il fenomeno della pedopornografia in rete. Il provvedimento stabilisce che entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i fornitori di connettività – c.d. Internet Provider – devono dotarsi di sistemi in grado di oscurare entro 6 ore dalla comunicazione ricevuta, i siti che diffondano, distribuiscano o facciano commercio di immagini pedopornografiche.
Nel decreto è disposto in particolare che il Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia comunichi ai fornitori di connettività alla rete Internet la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da garantire l’integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell’avvenuto oscuramento al Centro, ferme restando in ogni caso le competenze dell’Autorità giudiziaria. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva.