Decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20
“Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150”
G.U. n. 22 del 27 gennaio 2006
Il decreto disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Decreto Legislativo 23 gennaio 2006, n. 24
“Modifica all’organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150”
G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006
Introduce modifiche all’organico della magistratura ordinaria, in particolare all’organico della Corte di Cassazione.
Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
“Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150”
G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006 – Supplemento Ordinario n. 26
Il decreto istituisce il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione.
Tra le funzioni che svolgerà il Consiglio spicca la formulazione di pareri sull’attività dei magistrati, la vigilanza sul comportamento dei magistrati, l’adozione di provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi
Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
“Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”
G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006 – Supplemento Ordinario n. 26
La Scuola è preposta all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari e all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati (sotto i profili tecnico, operativo e deontologico).Prevede inoltre che il tirocinio degli uditori giudiziari abbia una durata di ventiquattro mesi, di cui sei mesi da trascorrere presso la scuola e diciotto presso uffici giudiziari di primo grado. Introduce i corsi di formazione per il passaggio dall’esercizio di funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa al termine dei quali è prevista una valutazione da parte del Comitato di gestione.