Dopo l’approvazione della Camera dei deputati il 19 dicembre 2006 e del Senato il 7 febbraio 2007, il Presidente della Repubblica ha firmato la legge 8 febbraio, n. 9, presentata dal Ministro della solidarietà sociale, Paolo Ferrero, e dal Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, recante: “Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007.
Questi, in sintesi, i punti salienti della legge, quali risultano dagli articoli 1 (“Sospensione delle procedure esecutive di rilascio”) e 2 (“ Benefici fiscali).
Nei comuni capoluoghi di provincia; nei comuni con essi confinanti, aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti; nei comuni ad alta tensione abitativa (secondo la delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87103, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2004, n. 40); sono sospese per un periodo di otto mesi le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, qualora i conduttori:
• abbiano un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
• siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone con età superiore a 65 anni;
• abbiano nel proprio nucleo familiare malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.
La stessa sospensione si applica ai conduttori con figli fiscalmente a carico.
La sussistenza dei requisiti necessari per sospendere la procedura esecutiva di rilascio dovrà essere autocertificata mediante dichiarazione resa nelle forme previste dall’articolo 21 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale dichiarazione deve essere comunicata al locatore ai sensi del decreto-legge n. 86 del 27 maggio 2005 (articolo 4, comma 5), convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
La sussistenza di tali requisiti potrà essere contestata dal locatore nelle forme previste dal decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002, (articolo1, comma 2), convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 185
Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo 6, comma 6).
Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell’esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (articolo 5), fatta salva l’applicazione dell’articolo 55 della stessa legge.
Per i proprietari degli immobili si applicano, durante la sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali previsti dal decreto-legge 1 febbraio 2006, n. 23 (articolo 2, comma 1), convertito dalla legge 3 marzo 2006, n. 86.
A favore dei medesimi proprietari possono essere previste, da parte dei comuni, esenzioni o riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili.
I successivi articoli della legge hanno per oggetto:
• Interventi dei comuni per l’edilizia sovvenzionale (art. 3):
• Concertazione istituzionale per la programmazione (art. 4);
• Definizione di alloggio sociale (art. 5);
• Proroga dei termini di inizio lavori (art. 6);
• Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392);
• Clausole di salvaguardia (art. 9);
• Entrata in vigore (art. 10).