Con la sent. n. 196 del 2003 la Corte costituzionale ha deciso due ricorsi riguardanti leggi regionali, rispettivamente della Regione Calabria (legge 15 marzo 2002, n. 14) e della Regione Abruzzo (legge 19 marzo 2002, n. 1), censurate sotto diversi profili e in particolare in ordine al regime di prorogatio degli organi elettivi regionali. In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l’annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali.