PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione
(1° maggio 2001 – 30 aprile 2004)
(2005/2060(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo V intitolato “Cittadinanza”,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,
– vista la quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione (1° maggio 2001 – 30 aprile 2004) (COM(2004)0695),
– vista la comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, in cui la Commissione esprime la propria posizione sulla naturalizzazione degli immigrati illegali (COM(2003)0336),
– vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[1],
– vista la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, entrata in vigore il 1° maggio 1997,
– visti l’articolo 45 e l’articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A6-0411/2005),
A. considerando che la cittadinanza dell’Unione designa la condizione giuridica che deriva dall’appartenenza di un individuo ad una determinata unità politica e territoriale, e che è un concetto in fieri che dovrà essere adattato in funzione dell’evoluzione politica dell’Unione europea,
B. considerando che l’articolo 17 del trattato CE, relativo alla cittadinanza dell’Unione, è stato introdotto il 7 febbraio 1992 dal trattato di Maastricht con la seguente formulazione: “È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”,
C. considerando che l’attribuzione della cittadinanza dell’Unione viene di conseguenza fatta dipendere dal possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea e che quindi non si tratta di una nozione “autonoma”, ma regolata da ciascuno Stato in base alla propria legge,
D. considerando che per questo stesso motivo l’Unione europea e le sue istituzioni hanno un interesse legittimo ad avanzare proposte concernenti l’acquisizione della cittadinanza degli Stati membri, nel rispetto della loro sovranità in materia, dato che, quando uno Stato membro concede o nega la cittadinanza a una persona, concede o nega anche la cittadinanza dell’Unione,
E. considerando che ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato,
F. considerando che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all’articolo 194 del trattato CE e può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all’articolo 195 del trattato CE,
G. considerando che, successivamente, il trattato di Amsterdam ha sottolineato il carattere complementare della cittadinanza dell’Unione, disponendo, all’articolo 17 del trattato CE, che “la cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima”,
H. considerando che gli Stati membri dell’Unione europea hanno distinte modalità di riconoscimento della cittadinanza,
I. considerando che, dal punto di vista giuridico, la cittadinanza può essere acquisita a titolo originario o a titolo derivato,
J. considerando che l’acquisizione della cittadinanza a titolo originario (ius sanguinis o ius soli) è la modalità più utilizzata dagli Stati membri, e constatando che in molti paesi del mondo il titolo originario (ius soli) è stato affiancato dal titolo derivato (naturalizzazione),
K. considerando che nei trattati vigenti taluni diritti connessi con la cittadinanza dell’Unione sono già conferiti sulla base della residenza, come il diritto di petizione dinanzi al Parlamento e il diritto di rivolgersi al Mediatore, e che è di conseguenza possibile estendere a tutti i residenti il iil iil diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea e il diritto di voto alle elezioni europee e comunali,
L. considerando che, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, è stato approvato l’obiettivo di lungo termine di accordare il beneficio della residenza ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e stabilmente nell’Unione europea,
M. considerando che, dopo la bocciatura nei referendum in Francia e in Olanda del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e la sospensione delle procedure di ratifica in diversi Stati membri, sarebbe un segno importante far ripartire il dibattito sul futuro dell’Unione proprio da una misura concreta e significativa quale quella sulla cittadinanza, come simbolo della volontà di valorizzare l’esistenza di una comunità politica e territoriale, per rafforzare il contratto di fiducia tra l’Unione e i suoi popoli,
N. considerando che le difficoltà connesse con la ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa hanno messo in evidenza che è necessario che l’Unione europea si avvicini ai cittadini dell’Unione e ne comprenda le esigenze e le preoccupazioni, dal momento che l’applicazione della legislazione europea influisce direttamente sulla loro vita quotidiana,
O. osservando, sulla base di diversi sintomi, che l’Unione europea attraversa una crisi di rappresentanza e di partecipazione democratica, e che ciò è evidenziato, in particolare, dalla crescente diffusione dell’astensionismo alle elezioni europee, la cui amplificazione è un elemento che suscita preoccupazione per il futuro stesso del progetto europeo,
P. considerando che l’ampliamento dell’Unione europea ha avuto l’effetto di incrementare considerevolmente il numero dei cittadini dell’Unione che risiedono fuori del loro paese di origine, il che favorisce il mescolarsi delle genti europee e il sentimento di appartenenza a un universo comune, nonché un aumento del numero dei cittadini di paesi terzi,
Q. considerando che sono molti coloro, cittadini dell’Unione o meno, residenti nel territorio dell’Unione europea anche con regolare attività lavorativa o di studio, i quali sono esclusi dai processi di formazione delle decisioni politiche, contrariamente alle disposizioni dell’articolo 190 del trattato CE, nello Stato membro in cui risiedono e in cui pagano la totalità o parte delle loro imposte, e che ciò è in contraddizione con uno dei principi fondamentali della democrazia moderna, in virtù del quale non dovrebbe esserci imposizione fiscale senza rappresentanza (“no taxation without representation”),
R. considerando che la presenza di cittadini di paesi terzi nel territorio nazionale di uno Stato membro è ormai una caratteristica permanente delle società europee, che tali cittadini sono titolari di un insieme di diritti in virtù della direttiva 2004/38/CE e della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[2], che in dodici Stati membri i cittadini extracomunitari godono, a seconda delle normative specifiche di ciascuno Stato membro, di un diritto di voto a livello comunale, e che in tre altri Stati membri i cittadini di taluni paesi terzi godono del diritto di voto alle elezioni comunali,
S. considerando che la presentazione di una petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento costituisce un importante mezzo di ricorso non giudiziale di cui i cittadini dell’Unione e coloro che risiedono su base permanente nei paesi dell’Unione europea dispongono in caso di violazione del diritto comunitario, e che tale fatto impegna la commissione in questione a rispondere in modo efficace alle preoccupazioni e alle critiche dei cittadini, cooperando, là dove necessario, con le autorità nazionali e locali per risolvere i problemi che derivano dall’applicazione non corretta del diritto comunitario,
1. invita gli Stati membri, ove necessario, a riflettere sulla possibilità di stabilire un legame più forte tra, da un lato, la residenza legale permanente durante un periodo di tempo ragionevole e, dall’altro, l’ottenimento della cittadinanza nazionale e – di conseguenza – della cittadinanza europea;
2. sottolinea la necessità e l’importanza di confermare i diritti dei cittadini dell’Unione rendendo giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali;
3. osserva che attualmente l’acquisizione della cittadinanza dell’Unione e dei diritti ad essa connessi è subordinata all’acquisizione della cittadinanza di uno degli Stati membri; rileva che le disparità quanto mai rilevanti tra le norme che disciplinano l’accesso alla cittadinanza negli Stati membri possono costituire una fonte di discriminazione tra i residenti aventi la cittadinanza di paesi terzi o gli apolidi a seconda del loro Stato membro di residenza; ritiene pertanto auspicabile, pur rispettando la competenza degli Stati membri in tale settore, progredire in direzione di un maggiore coordinamento quanto ai criteri generali e alle procedure di acquisizione della cittadinanza, onde garantire una maggiore equità nell’accesso alla cittadinanza dell’Unione; reputa altresì auspicabile il varo di provvedimenti tesi a garantire una migliore diffusione dell’informazione relativa alle varie normative nazionali;
4. chiede agli Stati membri di discutere della possibilità di istituire una tessera elettorale europea comune a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in cui siano indicate in dettaglio e sulla base del luogo di residenza principale e della cittadinanza di ciascun elettore tutte le elezioni alle quali questo elettore ha il diritto e il dovere di partecipare, e ciò perché un’iniziativa di questo tipo favorirebbe la leggibilità della cittadinanza dell’Unione;
5. sottolinea che la costruzione di uno spazio politico e di una cittadinanza corrispondenti agli sviluppi contemporanei delle nostre democrazie implica anche il riconoscimento dei diritti politici a chiunque risieda legalmente e stabilmente nel territorio dell’Unione europea, senza operare discriminazioni sulla base della cittadinanza d’origine;
6. ritiene che l’attribuzione di taluni diritti connessi con la cittadinanza dell’Unione ai residenti favorirebbe l’integrazione della popolazione extracomunitaria nell’Unione europea e creerebbe uno status di appartenenza ad una vera e propria comunità politica e territoriale;
7. ritiene che uno dei principali obiettivi della cittadinanza europea non dovrebbe essere quello di creare uno status giuridico complementare alla cittadinanza nazionale, ma di promuovere l’integrazione delle persone nel loro paese di residenza, garantendo nel contempo tutti i diritti anche quando i cittadini dell’Unione europea risiedono al di fuori di essa;
8. è del parere che il riconoscimento della cittadinanza dell’Unione in funzione della residenza dovrebbe essere lo scopo ultimo del processo dinamico che farà dell’Unione europea un’autentica comunità politica;
9. invita pertanto la Commissione ad elaborare un Libro bianco sulle possibili evoluzioni della cittadinanza dell’Unione e sull’armonizzazione delle varie norme vigenti negli Stati membri;
10. invita gli Stati membri che non l’abbiano ancora fatto a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, e invita quelli che l’hanno ratificata a dare attuazione all’articolo 6 della Convenzione, che prevede la concessione del diritto elettorale attivo e passivo alle elezioni locali a tutti i cittadini di paesi terzi che hanno risieduto legalmente e abitualmente nello Stato ospitante nei cinque anni precedenti le elezioni;
11. invita gli Stati membri ad estendere il diritto di voto alle elezioni comunali ed europee ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che risiedono in modo permanente nell’Unione europea da oltre cinque anni, come anche il diritto alla libera circolazione e il diritto di ottenere un permesso di soggiorno in qualsiasi altro Stato membro dell’UE;
12. è dell’avviso che la cittadinanza europea dovrebbe essere vissuta sempre più a livello locale e dovrebbe avere una migliore visibilità, nonché comportare diritti, compresi i diritti sociali, e doveri, quali ad esempio – senza appesantire l’onere fiscale globale – un legame diretto di elementi del sistema delle imposte con il finanziamento dell’Unione europea; ritiene che quest’ultima innovazione, oltre a permettere di uscire dalle discussioni connesse con il finanziamento del bilancio comunitario tramite i contributi degli Stati membri e con il concetto del “giusto ritorno”, contribuirebbe alla costruzione di una cittadinanza europea più equilibrata;
13. ricorda la sua richiesta di finanziamento, in parte, del bilancio comunitario grazie a un vero e proprio meccanismo di risorse proprie, in base ad un sistema trasparente, equo e democratico, senza alcun aggravio del carico fiscale globale, il che permetterebbe di uscire dall’attuale impasse causata dal finanziamento del bilancio comunitario tramite i contributi degli Stati membri e dal concetto di “giusto ritorno”; ritiene che una siffatta proposta contribuirebbe ad una migliore comprensione, da parte dei cittadini dell’Unione, della realtà del bilancio dell’Unione europea, e pertanto all’affermazione di una cittadinanza dell’Unione equilibrata, fondata tanto sui diritti quanto sui doveri;
14. ritiene essenziale, senza pregiudizio di una siffatta riforma del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, che gli Stati membri si adoperino per assicurare la massima leggibilità per i cittadini dell’Unione di quella parte delle loro imposte che contribuisce al bilancio comunitario, ad esempio introducendo, ove possibile, la relativa menzione sulle cartelle delle imposte;
15. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che istituisca uno “statuto del residente europeo di lunga durata” che, nel rigoroso rispetto dei trattati e delle competenze degli Stati membri, sistematizzi e riconosca in modo uniforme i diritti di ogni tipo che l’ordinamento comunitario concede a tutti coloro che risiedono legalmente nel territorio dell’Unione europea;
16. chiede agli Stati membri di discutere quanto prima la possibilità di riconoscere ai cittadini europei il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, cantonali e regionali dello Stato membro in cui risiedono, senza distinzione di nazionalità;
17. chiede agli Stati membri di discutere quanto prima la possibilità di riconoscere ai cittadini dell’Unione il diritto, non cumulabile, di voto e di eleggibilità alle elezioni nazionali, sia nel paese in cui risiedono, sia nel loro paese d’origine, senza distinzione di nazionalità;
18. ritiene auspicabile estendere ai cittadini di paesi terzi residenti nell’Unione europea da almeno cinque anni i diritti previsti dalla direttiva 2004/38/CE, che entrerà in vigore il 30 aprile 2006, vale a dire il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e di acquisire il diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di residenza nel paese ospitante;
19. ritiene che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che risiedono in modo permanente nell’Unione europea da oltre cinque anni dovrebbero inoltre avere gli stessi diritti dei cittadini dell’UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio di votare e di candidarsi alle elezioni al Parlamento europeo e di partecipare alle elezioni comunali;
20. sottolinea che le elezioni al Parlamento sono l’espressione più visibile della cittadinanza democratica dell’Unione; auspica pertanto una riflessione su una riforma del sistema elettorale in vista delle elezioni europee del 2009, affinché esse acquisiscano un’autentica dimensione europea mediante l’uniformazione delle procedure elettorali; ricorda, in tale contesto, che i partiti politici a livello europeo devono assolutamente essere potenziati;
21. ritiene che, per quanto concerne il diritto di voto dei cittadini comunitari e in relazione alla competenza degli Stati membri in tale settore, gli Stati dovrebbero esaminare la possibilità di estendere ai cittadini residenti, indipendentemente dalla nazionalità, il diritto di voto alle elezioni regionali e nazionali; ritiene altresì che gli Stati membri che non concedono la cittadinanza a coloro che risiedono legalmente nel loro territorio dopo un periodo ragionevole di tempo dovrebbero perlomeno valutare la possibilità di concedere ai residenti di lunga durata il diritto di voto a tutte le elezioni;
22. è dell’avviso che la concessione del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni nazionali e regionali dei cittadini dell’Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato membro di residenza contribuirebbe efficacemente a sviluppare un sentimento di appartenenza all’Unione europea, che è indispensabile per una vera cittadinanza dell’Unione;
23. sottolinea che la cittadinanza dell’Unione deve essere strettamente legata, indipendentemente dal paese di nascita o di provenienza, al riconoscimento dei diritti sociali, in particolare del diritto al lavoro e allo studio, nonché alla protezione sociale (sanitaria e pensionistica e altre prestazioni);
24. ritiene che la cittadinanza dell’Unione garantisca gli stessi diritti a tutti i cittadini dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il loro luogo di residenza sia situato in seno all’Unione stessa o in uno Stato terzo; sollecita la Commissione ad analizzare la situazione degli emigranti europei e ad adottare opportune misure volte a garantire che i loro diritti di cittadinanza diventino effettivi;
25. ritiene che sarebbe utile in questa occasione aprire un dibattito che permetta di definire e di precisare il progetto relativo alla cittadinanza dell’Unione in considerazione dei notevoli progressi compiuti dall’Unione europea successivamente al trattato di Maastricht;
26. auspica che si proceda, entro il 2009, ad una riforma delle modalità di scrutinio relative alle elezioni europee, al fine di conferire a queste ultime un’autentica dimensione europea tramite l’uniformazione delle procedure elettorali, prevedendo, in particolare, l’elezione di una parte dei deputati su liste europee transnazionali presentate dai partiti politici europei;
27. sottolinea che una Costituzione europea che definisca chiaramente i valori sui quali l’Unione europea si fonda e i diritti fondamentali dei suoi cittadini, che ne precisi le competenze e ne stabilisca le istituzioni e le procedure decisionali contribuirà al sentimento di appartenenza all’Unione europea e quindi di cittadinanza dell’Unione, come anche al rafforzamento di un’identità europea;
28. ritiene che la concessione della cittadinanza europea in funzione della residenza dovrebbe essere l’obiettivo finale del processo dinamico che farà dell’Unione europea un’autentica comunità politica;
29. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad informare meglio i cittadini dell’Unione sui loro diritti e doveri, e in particolare a promuovere attivamente l’accesso dei cittadini dell’Unione al diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali ed europee; ritiene in tale contesto che gli Stati membri dovrebbero, in particolare, su una base comune, integrare la dimensione europea nei programmi d’insegnamento primario e secondario di tutte le scuole, includendo nozioni di base sulla cultura, le politiche e le istituzioni europee;
30. si compiace del nuovo approccio adottato dalla Commissione in materia di informazione e comunicazione volto a rispondere maggiormente agli auspici, alle attese e alle inquietudini concrete delle cittadine e dei cittadini, e a dialogare con essi, al fine di permettere loro di influenzare, mediante la loro partecipazione democratica, la formulazione delle politiche dell’Unione europea; spera pertanto vivamente che gli effetti dell’applicazione di questa nuova strategia siano rapidamente visibili;
31. auspica d’altro canto che l’azione della Commissione e degli Stati membri in materia di informazione e di comunicazione promuova il ruolo e la collaborazione dei mezzi di comunicazione di massa; sottolinea, in particolare, l’importanza di una comunicazione di prossimità, tramite il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa e delle autorità pubbliche a livello locale;
32. sottolinea ugualmente l’importanza che il diritto ad una buona amministrazione e il diritto di accesso ai documenti, quali enunciati al capo V (“Cittadinanza”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rivestono per il pieno sviluppo della cittadinanza dell’Unione; sottolinea altresì la necessità di garantire l’accesso ad un’informazione giuridica di qualità, che consenta ai cittadini di prendere coscienza dei loro diritti;
33. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a migliorare l’informazione destinata ai cittadini dell’Unione per quanto riguarda i loro diritti in materia di tutela consolare da parte dei servizi diplomatici e consolari di qualsiasi altro Stato membro, là dove lo Stato membro del cittadino non è rappresentato;
34. sottolinea che la cittadinanza dell’Unione comprende il diritto di presentare petizioni, che offre al Parlamento la possibilità di controllare in modo efficace l’applicazione della legislazione, nonché di contribuire al buon funzionamento dell’Unione europea per iniziativa dei suoi cittadini;
35. prende atto del fatto che le petizioni presentate al Parlamento possono avere l’obiettivo di chiedere di modificare o di fare applicare la legislazione europea;
36. si rammarica che la procedura di presentazione delle petizioni sia stata talvolta rallentata dal numero elevato di petizioni ricevute; ritiene che l’introduzione del nuovo sistema informatico di gestione delle petizioni, accompagnata dalla messa a disposizione di risorse umane sufficienti, può rendere tale procedura ancora più efficace;
37. ritiene che il fatto che il diritto di petizione sia un diritto fondamentale dei cittadini dell’Unione richiederebbe, come minimo, che la Commissione adducesse motivi sufficienti per non seguire una raccomandazione del Parlamento; esprime la propria soddisfazione dinanzi alla collaborazione che sinora si è riusciti ad avere con la Commissione per quanto concerne l’esame delle petizioni; osserva cionondimeno che le procedure di infrazione vengono per lo più avviate sulla base di denunce presentate alla Commissione e non sulla base di petizioni presentate alla commissione competente;
38. invita il Consiglio e la Commissione a collaborare più strettamente con la commissione per le petizioni del Parlamento e con il Mediatore, onde far sì che ogni cittadino dell’Unione e, più in generale, ogni persona residente in uno Stato membro dell’Unione europea possa esercitare con maggiore efficacia i suoi diritti;
39. invita tutti i servizi competenti dell’Unione europea e degli Stati membri, soprattutto di quelli nuovi, a continuare ad informare sistematicamente i cittadini in merito ai diritti connessi con la cittadinanza dell’Unione europea, fornendo informazioni di qualità e chiarimenti riguardo alle competenze della commissione per le petizioni e del Mediatore, nonché delucidazioni sulla procedura di presentazione di una petizione o di una denuncia nella propria lingua e sulle condizioni di ricevibilità;
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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[1] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
[2] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.