Il 7 aprile scorso il presidente del Consiglio dei ministri ha firmato un decreto che dichiara «lo stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale» (G.U. n. 83 del 11-4-2011). Il decreto – che ha come obiettivo dichiarato l’arresto dell’afflusso dei cittadini stranieri in Italia – si pone in evidente contrasto con le norme ed i principi più basilari della Costituzione, primo fra tutti il principio di sovranità. La nostra Costituzione, infatti, non attribuisce alcun potere al presidente del Consiglio, al Governo o al Parlamento, di dichiarare lo stato di emergenza in un territorio straniero, specie se dai confini non precisati. Il decreto, invero, si riferisce ad un territorio indeterminato, genericamente indicato come «Nord Africa».
Il primo rilievo, dunque, concerne proprio la definizione giuridica e geografica del territorio straniero indicato nel decreto come «Nord Africa». Com’è noto, nei documenti ufficiali delle Nazioni Unite, con tale espressione si intende, convenzionalmente, una macroregione che include sette stati: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia, Sahara Occidentale. Anche perché, da un punto di vista meramente geografico, il Nord Africa comprende, in aggiunta ai sette stati sopramenzionati, anche: la Mauritania, il Mali, il Niger, il Ciad, l’Eritrea, l’Etiopia, il Gibuti, le Azzorre, le Canarie e le enclaves spagnole di Ceuta e Melilla. Conoscere con precisione i confini del territorio nel quale il presidente del Consiglio italiano ha dichiarato lo stato di emergenza, è importante, per valutare sia le inquietanti conseguenze giuridiche, sia la portata politica dello stesso.
L’elemento, però, che pone il decreto in una insanabile posizione di incostituzionalità e che, per molti versi, apre una botola su paurose ipotesi, è da rintracciare nella sospensione dell’intero ordinamento giuridico italiano, cioè del cosiddetto “stato di diritto”. Nel decreto, infatti, poiché si ritiene ineludibile l’esigenza di arrestare l’afflusso dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato, si stabilisce la possibilità di avviare «interventi in deroga all’ordinamento giuridico» e, di conseguenza, «si impone la dichiarazione dello stato di emergenza».
Tale grave decisione è così motivata:
– in primo luogo, si evoca il dramma del popolo libico che fugge dalla Libia «a causa della grave situazione», senza alcuna menzione, o considerazione politica e giuridica del fatto che il governo italiano siede al tavolo dei “volenterosi” che in questi giorni stanno bombardando il libico, in totale spregio dell’art. 11 della Costituzione («Considerato che la grave situazione determinatasi nella fascia del Maghreb ed in particolare nel territorio della Repubblica della Libia ha causato l’emigrazione di un gran numero di cittadini libici, la maggior parte dei quali si è riversata al confine con la Tunisia creando un emergenza di carattere umanitario di estese proporzioni»).
– in secondo luogo, si fa un generico riferimento a delle organizzazioni internazionali, come se dall’operato di queste possa discendere una formale e sostanziale legittimazione anche per il decreto de quo («Considerato che l’IOM [Organizzazione internazionale per le migrazioni] e l’UNHCR [Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati] hanno stabilito, d’intesa con le autorità egiziane e tunisine, un programma umanitario comune volto a fronteggiare la crisi umanitaria alla frontiera tunisina»).
Infine, il decreto avanza, a proprio sostegno logico e giuridico, una valutazione politica sul futuro prossimo, ovvero la previsione del governo italiano circa la tendenza ad aggravarsi dell’instabilità politica in “Nord Africa” («Considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dell’attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa»).
La più semplice e logica obiezione a questa motivazione contenuta nel decreto, è la seguente: se si prevede l’aggravarsi della situazione umanitaria in “Nord Africa”, allora perché espellere e deportare migliaia di nordafricani che sono giunti in Italia dopo il 5 aprile? E’ con un altro DPCM, quello del 5 aprile 2011, recante «Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa», che si stabilisce l’esclusione dalle misure di protezione di tutti gli stranieri giunti in Italia dopo la mezzanotte del 5 aprile. Perché predisporre respingimenti di massa (in aperta violazione delle norme della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), quando si ha l’obbligo giuridico di garantire l’asilo e la più ampia protezione a tutti i cittadini che provengono da un’area politicamente instabile?
Il DPCM del 7 aprile 2011 non è un atto isolato, che irrompe in un contesto giuridico e pratico improntato sul rispetto dei diritti inviolabili. Esso, al contrario, va inserito in un lungo e giuridicamente mostruoso elenco di atti che stanno conducendo sempre di più verso una drastica compressione degli spazi di libertà e delle garanzie giuridiche. Si tratta, per lo più, di atti che raramente conquistano gli onori della cronaca, ovvero di regolamenti e di circolari riservate. Tali sono, ad esempio, l’ultima circolare “riservata”, emanata alcuni giorni fa dal ministro degli Interni, con la quale si vietano tutti gli ingressi nei CIE, perfino dei parlamentari, e la circolare con cui si autorizza la costruzione di tendopoli dall’incerto regime giuridico, dove la liberta personale subisce pesanti limitazioni senza la pur minima tutela giurisidizionale.
E’ difficile non vedere, dunque, un collegamento diretto tra il potere assoluto conferito dal decreto presidenziale agli eserciti e all’autorità di polizia – a causa della sospensione dell’intero ordinamento giuridico – nella gestione dei movimenti migratori, in Italia e in “Nord Africa”, e le azioni belliche in Libia, a cui il governo italiano partecipa sin dalle prime ore. In questo senso, tutti questi atti, decreti presidenziali e circolari riservate, rappresentano l’impronta inequivocabile di un momento storico in cui le politiche legislative coincidono, inscindibilmente, con le dottrine razziste, con la pratica della dominazione e delle guerre, con il loro corredo “umanitario” di espropri, di semina su larga scala di bombe e di missili (con o senza uranio).