L’incostituzionalità della legge elettorale nella prospettiva della Corte costituzionale, tra circostanze contingenti e tecniche giurisprudenziali già sperimentate.

Professore associato di Giustizia costituzionale – Università degli Studi di Perugia

Abstract

La dichiarazione di (parziale) illegittimità costituzionale della legge elettorale n.270 del 2005, con sentenza n.1 del 2014, ha suscitato numerose discussioni, sia in relazione ai presupposti processuali sia in relazione al merito. Con queste riflessioni si intende assumere la prospettiva della Corte costituzionale per evidenziare, da un lato, le circostanze concrete che hanno favorito l’assunzione di tale decisione, e, dall’altro, la presenza nella sentenza di tecniche decisorie già utilizzate dalla Corte stessa in altri casi giurisprudenziali. Ciò al fine di evitare che alla sentenza sia attribuita una portata rivoluzionaria e, soprattutto, di impedire una sovraesposizione (politica) della Corte. Il passo coraggioso compiuto con la declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale non può condurre alla stabilizzazione di un ruolo di supplenza nei confronti di un Parlamento inadempiente, che determinerebbe uno snaturamento delle funzioni del Giudice delle leggi.

The statement of (partial) unconstitutionality of the electoral law n. 270 of 2005, judgement n° 1 of 2014, gave rise to numerous discussions, both in relation to procedural requirements, and in relation to the matter. Upon due consideration it is meant to take the perspective of the Constitutional Court in order to highlight, on the one hand, the factual circumstances that have favoured taking such a decision, and, on the other hand, the presence in the judgement of decision-techniques already used by the Court itself in other decisions.

This is to avoid a revolutionary significance of the judgement and, above all, to prevent political overexposure of the Court. The bold step taken with the declaration of unconstitutionality of the electoral law cannot stabilize a suppletive role of a defaulting parliament, which would produce a distortion of the functions of the Constitutional Court.

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