Legge 24 ottobre 2006, n. 269
Sospensione dell’efficacia nonchè modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario
G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006
La legge contiene disposizioni sospensive e modificative della riforma dell’ordinamento giudiziario promossa nel corso della XIV legislatura ed entrata in vigore con il d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160. L’applicazione del decreto legislativo citato risulta sospesa fino al 31 luglio 2007. Contestualmente esso viene modificato in diverse sue parti: le modificazioni sono volte a ribadire il ruolo del procuratore della Repubblica quale titolare esclusivo dell’azione penale – funzione che può esercitare personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio – e a regolare le procedure da seguire in caso di illecito disciplinare da parte dei magistrati. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, si stabilisce che l’illecito non è configurabile quando di scarsa rilevanza; si modificano alcune fattispecie che integrano figure di illecito disciplinare; si stabilisce in capo al Consiglio superiore della magistratura, ai consigli giudiziari e ai dirigenti degli uffici l’obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare; si stabilisce un limite massimo di 10 anni per poter perseguire illeciti disciplinari.