Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali , pubblicato sulla G.U. del 15/2/2007, :
Le modifiche possono essere così sintetizzate:
1) si modificano gli artt. 5 e 13 T.U. prevedendo la sostituzione di tutti i tipi di permessi di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi (almeno quelli per turismo, affari e visite) con una dichiarazione di presenza da rendere alla polizia di frontiera al momento dell’ingresso o entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, secondo modalità che saranno disciplinate con un decreto del Ministro dell’Interno.La suddetta dichiarazione consente di restare sul territorio nazionale per un periodo non superiore a 90 giorni o per la minore durata indicata nel visto di ingresso. Alla scadenza di tali termini, l ‘eventuale indebito trattenimento sul territorio nazionale comporta l’espulsione amministrativa;
2) l’abrogazione dell’art. 7 T.U., ossia la soppressione degli obblighi di denuncia all’autorità di P.S. che gravavano sull’ospitante e sul datore di lavoro.
3) l’introduzione di un nuovo comma dell’art. 27 T.U. disciplina la semplificazione delle procedure di ammissione al lavoro di lavoratori extracomunitari distaccati da imprese di Paesi membri dell’Unione europea e da esse dipendenti: il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione resa dal datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione , con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro
Si tratta di emendamenti al T.U. che il governo ha motivato con la necessità di rimediare a due procedure di infrazione (1998/2127 e 2006/2126) sollevate in ambito comunitario.
Questi emendamenti erano stati già presentati dal Governo alla Camera dei deputati, due settimane addietro, nell’ambito dell’esame dell’art. 3 del ddl “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio” (A.C. 2112).
La presidenza della Camera li aveva, tuttavia, dichiarati inammissibili perché estranei all’oggetto del testo in discussione.
Si è optato, infine, per l’emanazione di un apposito decreto-legge che dovrà essere, pertanto, convertito in legge entro il 17 aprile.
Si conferma la “linea Amato”: la disciplina legislativa della condizione giuridica dello straniero viene progressivamente modificata, anche in modo rilevante, con interventi realizzati in ordine sparso. Un procedimento asistematico giustificato adducendo ragioni di indifferibile ed urgente necessità connesse all’ ottemperanza di obblighi comunitari….