La democrazia svilita a gioco dell’oca

EMERGENZA COSTITUZIONALE

In una democrazia parlamentare lo scioglimento anticipato delle Camere è, per quanto fisiologico, il più drammatico tra gli eventi che possano intervenire nel corso di una Legislatura. Interrompere l’attività parlamentare e sciogliere le Camere per provvedere ad un rinnovo della loro composizione non può, pertanto, avere altro scopo che quello di rimediare ad una crisi politica che non abbia altro sbocco che la celebrazione di nuove elezioni, anticipate rispetto alla naturale scadenza, a causa della concreta impossibilità del Parlamento di garantire una maggioranza politica in grado di sostenere stabilmente un governo e di esercitare nella pienezza delle proprie capacità tutte le funzioni parlamentari. La Costituzione non contempla, pertanto, la possibilità di ricorrere ad uno scioglimento delle Camere che sia funzionale ad un disegno alternativo a quello di risolvere la crisi politica in atto e di rinnovare la composizione del Parlamento. Non sono ammessi scioglimenti pilotati al fine di risolvere specifiche vicende giudiziarie, né legati al desiderio di scommettere che una delle due Camere muti composizione per assimilarsi all’indirizzo politico preventivamente ipotecato da qualcuno. Verrebbe meno l’essenziale neutralità politica delle procedure elettorali che non possono assomigliare ad un lancio di dadi: tengo quello buono e rilancio il secondo. Anche perché, verrebbe da chiedersi, da quale Camera cominciare? Tengo il Senato, perché mi piace la composizione e sciolgo soltanto la Camera sperando in un bel sei. Se il gioco riesce conquisto un bel punteggio e così controllo il gioco, altrimenti? Ecco le due prime osservazioni alla bizzarra idea di trasformare la democrazia italiana nel gioco dell’oca: le elezioni non sono assimilabili a consecutivi lanci di dadi; e poi, alla scadenza di quella delle due Camere che non è stata sciolta in anticipo, che si farà? Si continuerà a tirare un solo dado per volta finché il possessore dei dadi non otterrà la combinazione giusta? Quante caselle è necessario coprire con il lancio disgiunto dei due dadi perché chi abbia fallito nella propria azione di governo e di leadership politica, procurando la crisi della propria maggioranza, possa almeno aspirare al Quirinale? Tutto ciò, come ebbi già a dire una volta, non avrebbe bisogno di alcun ulteriore commento, se non vivessimo in una crisi di regime di connotazione essenzialmente infantile, tanto da ridurre le supreme funzioni di garanzia costituzionale ad interlocutori obbligati di bambini in preda ad una sindrome ludica. Anche la professata scelta del Presidente del Consiglio di rifiutare la discussione e il voto di una mozione di sfiducia presentata nei confronti del Governo alla Camera, pretendendo di recarsi piuttosto al Senato di propria iniziativa risponde allo stesso infantile intento ludico: pesco una carta e tiro i dadi o tiro direttamente i dadi?
Torniamo alle cose serie, torniamo alla Costituzione. Lo scioglimento delle Camere è affidato dall’art. 88 al Presidente della Repubblica proprio perché questo atto, di estrema gravità, non diventi strumento di lotta politica, ma solo funzione della sovranità del Parlamento. La contestuale indizione delle elezioni ha lo scopo di rinnovare la rappresentanza politica, non di scegliere un Governo o, addirittura, un “capo del governo”, né tantomeno di mantenere in carica un Esecutivo sfiduciato. Pretendere di usurpare il ruolo del Capo dello Stato per indurlo a tradire la propria funzione di supremo garante della Costituzione è già di per sé un atto eversivo. Ma farlo indicando un percorso contrario allo spirito della Costituzione lo è ancora di più. Come tutti sanno la possibilità dello scioglimento di una sola delle due Camere è prevista dall’art. 88 della Costituzione in riferimento alla originaria durata di tali organi, sfasata dalla previsione della durata del Senato in sei anni a fronte dei cinque della Camera. Con la riforma costituzionale dell’art. 60 intervenuta nel 1963 quella disposizione ha perduto gran parte del proprio significato. Non è irrilevante considerare, infatti, che fino a quella data lo scioglimento anticipato del Senato fu previsto proprio per consentire la elezione simultanea delle due Camere, così interpretando il senso più profondo della struttura bicamerale del Parlamento italiano. Ai sensi dell’art. 94 Cost. il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. Se una delle due la neghi in origine o la revochi approvando una mozione di sfiducia il Governo ha l’obbligo giuridico di dimettersi, affidando la gestione della crisi nelle mani del Presidente della Repubblica. Ogni altra ipotesi, se non infantile, è atto eversivo laddove pretenda di ridurre all’impotenza il ruolo di garanzia della Suprema magistratura repubblicana. Se potessimo contare sulla serietà dell’attuale classe politica l’unico insegnamento che se ne dovrebbe trarre, dopo il fallimento della seconda Legislatura consecutiva, è la indispensabile riforma della legge elettorale. Non è il momento di smetterla di giocare con il destino della Repubblica italiana?