I governi italiano e francese hanno dispiegato intervento di terzo nel procedimento.
A giudizio della Corte, seppur è vero che il principio della “separazione tra potere esecutivo ed autorità giudiziaria tende ad assumere un’importanza crescente nella (propria) giurisprudenza…né l’art. 6 né alcuna altra disposizione della CEDU obbligano gli Stati a conformare il proprio ordinamento ad una specifica nozione costituzionale di tale principio concernente, in linea teorica, i limiti di ammissibilità dei casi di interazione tra un potere e l’altro. La questione è tuttora di verificare se, in un caso specifico, siano state rispettate o meno le esigenze della Convenzione europea”. Così, per quanto sia astrattamente possibile che “l’esercizio consecutivo di funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in seno alla medesima istituzione possa, in certe circostanze, determinare un problema di compatibilità con l’art. 6 della CEDU relativamente alla imparzialità dell’organo considerato da un punto di vista oggettivo nel caso di specie non può ritenersi che il parere reso a suo tempo dal Consiglio di stato e la successiva decisione, da parte del medesimo organo, su ricorsi giurisdizionali cadessero sul «medesimo caso» o sulla «stessa decisione»”.
Decisione presa dalla Corte a maggioranza. Si segnalano, pertanto, le articolate argomentazioni rese nelle proprie opinioni dissenzienti da parte dei giudici Thomassen, Zagrebelsky, Tsatsa-Nikolovska, Stráznická e Ugrekhelidze.
La sentenza.