La Corte dichiara l’incostituzionalità della norma sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006 numero 46 (c.d. legge Pecorella), nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento e dell’art. 10, nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l’appello proposto dal pm contro una sentenza di proscioglimento prima dell’entrata in vigore della suddetta legge.
La notizia è stata data dai principali organi di informazione, i quali fanno riferimento ad una nota, che al momento non risulta pubblicata nel sito istituzionale della Corte (www.cortecostituzionale.it), nella quale si legge che la decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 e sarà depositata nei prossimi giorni.