Si segnala la sent. n. 394 del 2006, nella quale la Corte costituzionale rileva la palese dissimmetria fra il trattamento sanzionatorio riservato alle falsità relative all’“autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati” e alla “formazione di liste di elettori o di candidati” rispetto a quello previsto, in termini generali, dalle norme del codice penale in tema di falso. L’incostituzionalità si fonda sull’assenza di una ragionevole giustificazione che sorregga la suddetta sperequazione normativa, considerato anche che il bene finale tutelato dai reati de quibus è di “rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare: trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il libero ed efficace esercizio del diritto di voto”.