La Corte costituzionale, con la sent. n. 78 del 18 febbraio 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, 7° comma, lett. c), L. n. 189 del 2002, e dell’art. 1, 8° comma, lett. c), D.L. n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 222 del 2002. Le norme vietavano (con riguardo ai lavoratori domestici e ai dipendenti delle imprese) la regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari che fossero stati denunciati per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. La Corte ha accolto la questione con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto “le norme censurate fanno irragionevolmente derivare dalla mera denuncia conseguenze molto gravi in danno di chi della medesima è soggetto passivo, imponendo il rigetto dell’istanza di regolarizzazione che lo riguarda e l’emissione nei suoi confronti dell’ordinanza di espulsione”.