Con la sent. n. 201 del 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, 4° comma, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), che stabiliva che «in fase di prima attuazione dell’articolo 122 Cost. e in attesa di una disciplina organica della materia, la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti». .
http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=201&AnnoDec=2003&TrmD=&TrmM=