Immigrazione e Costituzione. Conversione dei permessi di soggiorno per minore età

Pubblichiamo, premettendo alcune osservazioni, la circolare del Ministero dell’Interno inerente la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno da parte di un minore straniero non accompagnato e sottoposto a tutela al compimento del diciottesimo anno di età.

Le questure d’Italia, in seguito ad altre circolari pregresse, hanno adottato una interpretazione restrittiva dell’art.32 del d.lgs 286/98 (T.U. Immigrazione), consentendo il rinnovo del permesso di soggiorno solo per i minori in affidamento e non per quelli sottoposti a tutela.
Nella sentenza n.198/2003 della Corte costituzionale si spiega come debba essere interpretato l’articolo citato. La circolare ordina alle questure d’Italia una interpretazione nuovamente inaccettabile. Cioè, dice che la sentenza si riferisce solo alla normativa prima dell’entrata in vigore della L.189/02 (Bossi-Fini) e, pertanto, non va applicata ai casi successivi all’entrata in vigore della legge citata.
Questo non è vero. In primo luogo perché la sentenza in parola cita la legge 189/02 (Bossi-Fini) e le modifiche apportate da quella legge all’art. 32 del T.U. d.lgs 286/98 come esempio (addirittura!) di superamento della svista del T.U. In secondo luogo perché la sentenza individua principi fondamentali (principio d’eguaglianza) e valori costituzionali (valori personalistici) e suggerisce una interpretazione delle norme di legge conforme a tali principi e valori costituzionali e, dunque, neanche la Bossi-Fini può derogarvi .
Tuttavia, “in ordine alle circolari amministrative, è opportuno osservare che si tratta di atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione. Per gli organi e uffici destinatari delle circolari, queste ultime sono vincolanti solo se legittime, di talché è doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem.” (C.d.S. IV, pubblicata il 15.2.2002 n..931).
Per concludere, si può affermare che le circolari ministeriali si rivelano essere la vera “bestia nera” della disciplina sull’immigrazione. La quantità enorme di circolari prodotte quotidianamente comporta innanzitutto una violazione dell’art.10, co.2 della costituzione ( “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” ) e alla fine si rivela l’unica vera fonte di diritto della disciplina sull’immigrazione. In poche parole si tratta di un ritorno al 1942, quando l’intera disciplina sull’immigrazione veniva regolata dalle sole circolari ministeriali. L’amministrativizzazione dei diritti continua ….
(G.B.)

OGGETTO: CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MINORE ETA’.
Circolare n. 400/AA/P/12.214.32
ALLE QUESTURE DI
TRENTO
TREVISO
E, P.C.
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

CON RIFERIMENTO ALLA PRECORSA CORRISPONDENZA, INERENTE LA PROBLEMATICA IN OGGETTO, SI FA PRESENTE CHE LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 198 DEL 5 GIUGNO 2003 HA PARIFICATO LA CONDIZIONE DEI MINORI AFFIDATI E DI QUELLI SOTTOPOSTI A TUTELA AI FINI DELLA CONVERTIBILITA’ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’. LA SENTENZA IN PAROLA, PERALTRO, FA RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE PRIMA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 189/2002 (CHE HA INTEGRATO L’ART. 32 CON I COMMI 1 BIS E 1 TER).

TANTO PREMESSO, QUESTO UFFICIO ESPRIME L’AVVISO CHE I PERMESSI DI SOGGIORNO PER MINORE ETA’ RILASCIATI A MINORI DIVENUTI MAGGIORENNI ANTECEDENTEMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 189/2002 DEBBANO ESSERE CONVERTITI, BENINTESO QUALORA PER LA CONVERSIONE SUSSISTANO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. IL DIRETTORE CENTRALE PANSA.

VISTO: SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE