Con la sent. n. 48 del 13 febbraio 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 2, della legge regionale della Sardegna n. 10 del 2002, in riferimento all’art. 3 dello Statuto speciale sardo.
La legge regionale sopra richiamata disciplina gli adempimenti conseguenti alla istituzione delle nuove province di Olbia-Tempio, Iglesias-Carbonia, Ogliastra e Medio Campidano, prevedendo, all’art. 1, comma 2, che “le elezioni degli organi delle nuove province hanno luogo nell’ordinario turno di elezioni amministrative dell’anno 2003”, e che “conseguentemente scade di diritto il mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e si procede al loro rinnovo alla stessa data”.
Nonostante il Governo ricorrente avesse invocato come parametro l’art. 117, secondo comma, lettera p della Costituzione – che definisce tra l’altro la “legislazione elettorale” relativa alle Province come legislazione esclusiva dello Stato – la Corte ha ritenuto che, ai fini dell’esame della questione, non rilevasse la suddetta norma, in quanto l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 esclude l’applicazione delle disposizioni del nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, alle Regioni ad autonomia speciale, se non “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. Né, a giudizio della Corte, potrebbe accogliersi la prospettazione secondo cui la legislazione elettorale sarebbe di per sé estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali, rispetto alla quale lo Statuto sardo riconosce alla Regione competenza primaria. La norma impugnata viene pertanto scrutinata alla sola luce dei limiti che l’art. 3 dello Statuto speciale pone all’esercizio della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, ed essenzialmente del limite dell’armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Nella sentenza si afferma che “tra i principi che si ricavano dalla Costituzione vi è certamente quello per cui la durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è liberamente disponibile da parte della Regione nei casi concreti. Vi è un diritto degli organi elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge i rispettivi corpi elettorali”. Le “ipotesi eccezionali di abbreviazione del mandato elettivo debbono essere preventivamente stabilite in via generale dal legislatore”, sulla base di presupposti non irragionevoli.
La previsione di abbreviazione del mandato degli organi delle Province preesistenti, contenuta dalla norma censurata, non trova supporto in alcuna disciplina a carattere generale che la contempli e ne precisi i presupposti, restando pertanto applicabile, anche ai sensi dell’art. 57 dello Statuto (secondo il quale “nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato”), la normativa statale che contempla siffatta ipotesi per l’impossibilità di funzionamento degli organi o per il venir meno dei presupposti di “governabilità” che la legge stabilisce ovvero in caso di gravi violazioni o di gravi situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica che la legge sanzioni con lo scioglimento delle assemblee.
http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=48&AnnoDec=2003&TrmD=&TrmM