ILLEGITTIMA LA LEGGE REGIONALE LOMBARDA CHE CONSENTE L’ISTITUZIONE DI UN COMUNE SENTITE SOLO LE POPOLAZIONI DELLA FRAZIONE INTERESSATA

Con la sent. n. 47 del 13 febbraio 2003, la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lombardia, riguardante l’art. 10, comma 3, L.R. Lombardia n. 28 del 1992 e la L.R. Lombardia n. 21 del 2001. L’art. 10 della legge regionale del 1992 prevedeva che in sede di referendum per l’istituzione di un nuovo Comune fossero sentite solo le popolazioni facenti parte della frazione interessata che avesse chiesto di essere eretta in Comune. La legge regionale del 2001 ha istituito il Comune di Baranzate con distacco dal Comune di Bollate, a seguito di referendum compiuto sentendo solo le popolazioni della frazione interessata.http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=47&AnnoDec=2003&TrmD=&TrmM