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Abstract
Ita
Il sistema disciplinare dei magistrati è una cosa seria. Ha una funzione essenziale come bilanciamento all’autonomia e indipendenza riconosciuta alla magistratura. I dati confutano il luogo comune secondo cui si tratterebbe di giustizia domestica, evidenziando sia l’alto numero di procedimenti, sia il significativo tasso di condanne.
Il filtro, dato dalla possibilità di archiviazione diretta da parte della Procura Generale, ha reso praticabile e gestibile il sistema, mentre l’istituto della scarsa rilevanza del fatto ha consentito di attenuare l’astratta durezza data dalla tipizzazione.
Il difetto del sistema disciplinare non sta nello scarso numero di azioni disciplinari, ma nella loro qualità, inesorabile a fronte di violazioni formali e scarsamente efficace per gravi cadute professionali. Dopo la riforma del 2006 si è avuto un forte aumento di azioni disciplinari, determinato in larga parte dall’esplosione del numero di azioni per il ritardato deposito di provvedimenti con una giurisprudenza severissima sino al 2016. Prima l’intervento organizzativo del C.S.M. (Circolare 13 novembre 2013) che tendeva a responsabilizzare i dirigenti degli uffici per aiutare i magistrati in difficoltà e poi l’evoluzione giurisprudenziale, hanno portato a riassorbire quello che era diventato un vero e proprio spauracchio per i magistrati.
Restano molte incongruenze nel sistema e l’unico tentativo organico di rivedere il sistema disciplinare è stato attuato con la Commissione Vietti nel 2016 che ha proposto una razionalizzazione e risistemazione del codice disciplinare e della procedura, elaborato peraltro rimasto senza seguito.
La proposta oggi ricorrente di creare un’Alta Corte di Giustizia affonda in proposte del passato ed è diversamente articolata sia come funzione (giudice di primo o di secondo grado), sia come composizione (spesso destinata ad occuparsi di tutte le magistrature e non solo di quella ordinaria). L’idea oggi prevalente tra i sostenitori di questa riforma di istituirla come organo di appello contro le sentenze disciplinari del C.S.M. e i provvedimenti amministrativi dello stesso si scontra con le previsioni della Costituzione e, integrando l’organo giudicante con provenienti da altre magistrature e da altre professioni, aumenta lontananza e scarsa conoscenza del mestiere specifico svolto dal magistrato incolpato.
En
The disciplinary system of magistrates is a serious matter. It has an essential function as a balance of autonomy and independence recognized by the judiciary. The data refutes the cliché according to which it would be domestic justice, highlighting both the high number of proceedings and the significant rate of convictions.
The filter, given by the possibility of direct filing by the Attorney General, made the system feasible and manageable, while the institution of the little relevance of the fact referred to in art. 3 bis made it possible to mitigate the abstract hardness given by typing.
The defect of the disciplinary system does not lie in the scarce number of disciplinary actions, but in their quality, inexorable in the face of formal violations and not very effective due to serious professional falls. After the 2006 reform there was a sharp increase in disciplinary actions, largely determined by the explosion in the number of actions due to the delayed filing of provisions with very strict jurisprudence until 2016. Before the organizational intervention of the C.S.M. (Circular November 13, 2013) which tended to empower the managers of the offices to help the magistrates in difficulty and then the jurisprudential evolution, led to reabsorb what had become a real bugbear for the magistrates.
Many inconsistencies remain in the system and the only organic attempt to revise the disciplinary system was implemented with the Vietti Commission in 2016 which proposed a rationalization and rearrangement of the disciplinary code and procedure, which however remained without follow-up.
The recurring proposal today to create a High Court of Justice sinks in proposals from the past and is differently articulated both in terms of function (first or second instance judge), and in terms of composition (often destined to deal with all the judiciary and not only with the ordinary one). The today prevailing idea among the supporters of the reform of establishing it as an appeal body against the disciplinary sentences of the C.S.M. and the administrative measures of the same clash with the provisions of the Constitution and, by integrating the judicial body with those from other judges and other professions, the distance and lack of knowledge of the specific job carried out by the accused magistrate increases.