Il Consiglio dei Ministri ha approvato, l’11 aprile 2003, il “disegno La Loggia” di revisione del titolo V della Costituzione.
La riforma del Titolo V della Costituzione
(Ddl Cdm 11.4.2003)
Disegno di legge costituzionale
Articolo 1
(Modifica della rubrica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione).
1. La rubrica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione è sostituita dalla seguente:
“I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato”.
Articolo 2
(Sostituzione dell’articolo 117 della Costituzione)
1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Articolo 117
La Repubblica garantisce i principi sanciti dalla parte prima della Costituzione.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza interna e internazionale dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi; protezione dei confini nazionali;
e) dogane e profilassi internazionale; norme generali sul commercio con l’estero;
f) politica monetaria, moneta, attività finanziarie e assicurative, tutela del risparmio del credito e dei mercati; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; norme generali sulle attività produttive;
g) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa e contabile;
h) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; cittadinanza, stato civile, anagrafi e censimenti generali;
i) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo;
l) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; calamità naturali ed emergenze nazionali;
m) norme generali sulla tutela della salute; tutela del lavoro e previdenza sociale;
n) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
o) ordinamento generale elettorale degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane e loro unioni; ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale;
p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell’ingegno;
q) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; tutela dei beni culturali e disciplina fondamentale di tutela del paesaggio; promozione e organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali e sportive di rilevanza nazionale; norme generali sull’ordinamento sportivo;
r) tutela della concorrenza;
s) ordinamento della comunicazione; emittenza nazionale; pluralismo dell’informazione, editoria e relativi interventi statali di sostegno;
t) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di rilievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della circolazione e della navigazione;
u) produzione, trasporto, scorte strategiche e distribuzione nazionali dell’energia;
v) norme generali sull’alimentazione; organizzazioni comuni dei mercati agricoli;
w) norme generali sull’istruzione, sulla formazione e sulla ricerca scientifica e innovazione tecnologica; ordinamento delle professioni;
z) norme generali concernenti l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Nel rispetto dell’interesse nazionale e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) istruzione e formazione professionali;
e) promozione della cooperazione a carattere di mutualità;
f) artigianato;
g) ricerca scientifica e innovazione tecnologica a sostegno delle attività produttive di interesse regionale e locale;
h) emittenza in ambito regionale;
l) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo, di rilevanza regionale e locale;
m) industria in ambito regionale;
n) commercio;
o) turismo in ambito regionale;
p) agricoltura in ambito regionale;
q) governo del territorio;
r) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza legislativa esclusiva, sono consultate durante le trattative internazionali; partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti nominativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza, anche mediante regolamenti.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le loro unioni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza legislativa e nel rispetto delle linee di politica estera dello Stato, la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Articolo 3
(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)
1. All’articolo 118, terzo comma, della Costituzione sostituire le parole da “lettere b) e h)” sino alla fine con le seguenti: “lettere a) limitatamente all’immigrazione ed i) del terzo comma dell’articolo 117.”
Articolo 4
(Disposizioni transitorie e finali)
l. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti all’entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle leggi o dei regolamenti statali o regionali, in materia.
2. Salvo diversa disposizione statutaria, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano conservano le rispettive competenze legislative se più ampie di quelle attribuite alle Regioni ordinarie. Alle suddette Regioni si applicano le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale se prevedono competenze se più ampie rispetto a quelle di cui sono già titolari.
3. Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione è abrogato.