«The constitutional concept, which consisted in repealing all existing Treaties and replacing them by a single text called “Constitution”, is abandoned»: «L’idea costituzionale, che consisteva nell’abrogare tutti i Trattati esistenti e sostituirli con un singolo testo chiamato “Costituzione”, è abbandonata» (Presidency Conclusions, Brussels European Council, 21-22 june 2007, par. 1, General Observations, p. 15).
Così si legge nella parte delle Conclusioni della Presidenza, in cui il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 dà mandato alla prossima Conferenza intergovernativa di scrivere un Trattato riformato, abbandonando l’idea di una costituzione europea.
Non è questa la sede per esaminare in dettaglio le indicazioni del Consiglio europeo alla Conferenza intergovernativa che si dovrà occupare di preparare uno schema di nuovo Trattato entro la fine del 2007. Troppi i temi coinvolti, numerosi gli incroci concettuali e normativi relativi ai diversi argomenti e alle diverse materie.
Sotto il profilo costituzionalistico, tuttavia, alcuni aspetti del documento che qui si presenta ai lettori vanno, per quanto possibile, evidenziati.
In primo luogo, appunto, l’abbandono ufficiale dell’idea di una costituzione europea e l’avvio contestuale di un processo di parziale riscrittura di un neo-Trattato riformato.
Il Trattato riformato, si legge nel documento, sarà composto di due parti: 1) quella comprensiva del Trattato sull’Unione europea (TUE); 2) quella comprensiva del Trattato della Comunità europea (TCE), entrambe da modificare. Il TUE manterrà il suo nome attuale e il TCE sarà denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione, considerato che l’Unione ha un’unica personalità giuridica. Ovunque la parola Comunità sarà sostituita dalla parola Unione. Verrà inoltre affermato che i due Trattati costituiscono i Trattati sui quali si fonda l’Unione e che l’Unione sostituisce e succede alla Comunità. («The Reform Treaty will contain two substantive clauses amending respectively the Treaty on the European Union (TEU) and the Treaty establishing the European Community (TEC). The TEU will keep its present name and the TEC will be called Treaty on the Functioning of the Union, the Union having a single legal personality. The word “Community” will throughout be replaced by the word “Union”; it will be stated that the two Treaties constitute the Treaties on which the Union is founded and that the Union replaces and succeeds the Community», Presidency Conclusions, par. 2, General Observations, p. 15).
Al terzo paragrafo delle Osservazioni Generali del documento si ribadisce che: «Il TUE e il Trattato sul funzionamento dell’Unione non avranno carattere costituzionale. La terminologia usata in tutti i Trattati rifletterà questo cambiamento: il termine “Costituzione” non sarà usato» («The TEU and the Treaty on the Functioning of the Union will not have a constitutional character. The terminology used throughout the Treaties will reflect this change: the term “Constitution” will not be used»).
Altre, poi, le novità di rilievo. Riguardano, rispettivamente, la politica estera e la denominazione degli atti normativi dell’Unione.
Nel primo caso il “Ministro per l’Unione degli affari esteri” sarà chiamato Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Nel secondo caso, essendo venuta meno la pretesa ‘costituzionale’, gli atti normativi dell’Unione tornano alle loro denominazioni originarie, ossia regolamenti, direttive e decisioni, rinunciando all’idea di una “legge” e di una “legge-quadro” europee”, espressione di una presunta volontà generale («the denominations “law” and “framework law” will be abandoned, the existing denominations “regulations”, “directives” and “decisions” being retained», Presidency Conclusions, par. 3, General Observations, p. 16).
Altra fondamentale innovazione nell’ambito del Trattato riformato: dovrà essere dichiarata, nel testo – dalla Conferenza intergovernativa -, la supremazia del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, secondo lo schema già consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee («Concerning the primacy of EU law, the IGC will adopt a Declaration recalling the existing case law of the EU Court of Justice», Presidency Conclusions, par. 3, General Observations, p. 16).
Di una certa importanza anche la modifica che dovrebbe essere introdotta, come emendamento al TUE, art. 2, sugli scopi dell’Unione. Infatti, si tratta di una vera e propria sostituzione dell’art. 2 TUE, sugli scopi dell’Unione, rinumerato art. 3, con un testo che dovrà prevedere le seguenti modifiche: «1. Finalità dell’Unione è promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L’Unione offrirà ai suoi cittadini un’area di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui è assicurato il libero movimento delle persone […]. 3. L’Unione stabilirà un mercato interno. Essa lavorerà per lo sviluppo sostenibile dell’Europa basato sulla crescita economica bilanciata e stabilità dei prezzi, una economia sociale di mercato altamente competitiva, mirante al pieno impiego e al progresso sociale e un alto livello di protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente. […]» (Presidency Conclusions, p. 24, Amendments to the EU Treaty, Title I – Common provisions). Si parla, inoltre, di giustizia sociale, solidarietà tra generazioni, coesione economico-sociale.
La Carta dei diritti di Nizza non sarà inclusa nel Trattato riformato. Ci sarà solo un riferimento incrociato («cross reference») nell’ambito dell’articolo sui diritti fondamentali (Presidency Conclusions, General Observations, par. 9, p. 17, anche nota n. 3).
Infine, è previsto, per l’implementazione delle politiche dell’Unione, un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali. Questi ultimi verranno costantemente informati degli atti normativi dell’Unione; nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità parteciperanno ai meccanismi di valutazione dell’implementazione delle politiche europee; verranno coinvolti nelle procedure di revisione dei Trattati; saranno protagonisti di una maggiore cooperazione interparlamentare (Presidency Conclusions, p. 26, Amendments to the EU Treaty, Title II – Provisions on democratic principles) .