I cecchini del governo contro la Carta

EMERGENZA COSTITUZIONALE

Lo scontro istituzionale tra Pdl e Quirinale scuote la politica con inusitata violenza. I fatti. Da una maggioranza in decomposizione si levano grida scomposte che l’unica alternativa a Berlusconi è il voto. Si minaccia persino la discesa in piazza per l’unico vero e giusto capo del governo. Napolitano, in un’intervista a l’Unità, rivendica i poteri che la Costituzione gli affida nelle crisi di governo. Chiede sobrietà e rispetto delle istituzioni. Le sue parole sono lette come apertura a un possibile governo tecnico, e la polemica cresce. Il vicepresidente dei deputati Pdl – non l’ultimo dei peones – lo accusa di tradire la Costituzione. Dal Quirinale una secca nota sfida ad azionare lo strumento per tali casi previsto: l’impeachment per attentato alla Costituzione. Bene. Sarebbe davvero assordante il silenzio di un capo dello stato di fronte all’esplicita accusa di tradire la Costituzione.
Un contesto di altissima febbre istituzionale. L’impeachment è stato attivato una sola volta, nei confronti di Cossiga. La procedura non arrivò a concludersi, perché la DC, partito di maggioranza relativa e di governo, fece quadrato, e l’opposizione non aveva i numeri – forse nemmeno la convinzione – per andare fino in fondo. Ma quel presidente aveva rovinosamente “picconato” la Costituzione. Lo dico con tutto il rispetto comunque dovuto a chi proprio in queste ore ha cessato di vivere. Nella mia opinione, la sentenza della Storia è già definitiva. Oggi, invece, siamo nella serie degli organi neutrali e di garanzia – presidenza della Repubblica, corte costituzionale, CSM – messi nel mirino dai cecchini governativi.
Per l’art. 92 il capo dello stato nomina il presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Apparentemente, nessun limite al potere di nomina del presidente del consiglio. Ma il limite c’è, e lo troviamo nell’art. 94 laddove prescrive che il governo deve avere la fiducia delle camere. Dunque il capo dello stato deve nominare chi in prospettiva può ottenere il voto favorevole in parlamento. In questo senso il capo dello stato con la nomina non entra nella dialettica maggioranza-opposizione. Per questo i costituzionalisti hanno considerato sempre con diffidenza governi “elettorali”, nominati in vista dello scioglimento subito dopo un prevedibile e anticipato diniego della fiducia. E hanno guardato con cautela ai “governi del presidente”, esecutivi di emergenza mandati al voto di fiducia con il solo sostegno del capo dello stato e senza un precostituito accordo di maggioranza.
Come entra in questo il popolo sovrano che – secondo la vulgata del Pdl – elegge direttamente il capo del governo? Appunto, non entra. È ben vero che la legge elettorale prevede un “capo” della coalizione, e che l’evoluzione in senso bipolare del sistema politico in qualche modo anticipa l’identità del futuro premier. Di questo le consultazioni postelettorali del presidente della Repubblica hanno già preso atto. Ma è un’evoluzione che di per sé non nega il dato costituzionale. Perché nominando quel “capo” della coalizione il presidente della Repubblica sceglie appunto chi in prospettiva può avere il voto favorevole delle camere, in specie con la gruccia del premio di maggioranza.
E se la crisi viene in corso di legislatura? Il Pdl grida al tradimento degli elettori se si cambia governo o maggioranza. Ma qui c’è un dato insopprimibile. Per l’art. 67 Cost. il parlamentare non ha vincolo di mandato. Tutti i governanti sognano in parlamento un obbediente parco buoi. Ma chi studia sa che proprio sulla libertà del parlamentare sono nati i moderni parlamenti. Un parlamentare può votare il governo che crede. Se i suoi elettori si sentono traditi, certo lo puniranno nel successivo turno elettorale. Cosa c’entra in questo il capo dello stato? Esattamente nulla.
Il presidente della Repubblica è chiamato solo ad accertare se esiste una maggioranza parlamentare a sostegno di un esecutivo. Niente di più, niente di meno. L’accertamento può essere sostanzialmente automatico, all’inizio di legislatura e con la legge elettorale vigente. Oppure può essere assistito da una più o meno ampia discrezionalità in corso di legislatura, in rapporto alle condizioni politiche concrete. E il potere di scioglimento si connette all’esistenza o meno di quella maggioranza. Se esiste, non si scioglie. Se non esiste, si scioglie. Questo è il dato costituzionale.
La nostra tormentata esperienza conferma la saggezza dei costituenti. E conferma anche l’errore di chi a sinistra ha dimenticato le ragioni che storicamente avevano condotto a privilegiare la centralità della rappresentanza politica. Di chi ha ceduto alle ingannevoli sirene del presidenzialismo di fatto, dell’investitura popolare del leader con la sua maggioranza, della governabilità come bene pervasivo e assoluto.
Di tutto questo vediamo ancora una volta gli esiti perversi. Anche il costituzionalista è chiamato a manifestarsi in prima persona, per ricostruire una cultura in cui sia chiaro che la casa della democrazia si trova a Montecitorio e Palazzo Madama, e non a Palazzo Chigi.