Due anni fa, a chiusura del Convegno della nostra Rivista sui sessanta anni della Costituzione, ebbi a dire che fare diritto costituzionale comporta non soltanto un’attività di ermeneutica delle disposizioni normative di tale rango e di individuazione degli indirizzi giurisprudenziali conseguenti per ricondurre l’una e l’altra a sistema, ma ricercare e provare ad accertare il ruolo storico di un ordinamento, anche grazie agli apporti delle altre scienze sociali. Dissi pure che fare diritto costituzionale è precipuamente lottare per il diritto, per accordarlo alla ragione, unica condizione che può legittimare del diritto la forza e, di questa forza, l’uso. Forza ed uso che rinviano addirittura alla struttura delle norme giuridiche, alla dotazione di cui sono fornite, la sanzione. L’elemento in più che manca alla norma morale e che identifica la norma giuridica come tale[1].