Con sentenza del 10 novembre 2005 (Leyla Şahin v. Turkey) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la precedente sentenza del 29 giugno 2004, stabilendo che il divieto di indossare il velo islamico in vigore nell’Università di Instanbul non costituisce violazione dell’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha dunque nuovamente rigettato il ricorso presentato da Leyla Sahin, studentessa di medicina che nel 1998 si vide negare l’accesso ad alcuni esami e l’iscrizione ad un corso perché indossava il velo. Secondo i giudici di Strasburgo il divieto previsto dalla circolare dell’Università, pur costituendo un’ingerenza nella libertà di religione della ricorrente, costituisce una misura necessaria in una società democratica perché persegue legittimi obiettivi quali la protezione dei diritti e delle libertà degli altri, la protezione dell’ordine pubblico, la difesa della laicità delle istituzioni scolastiche e, infine, la protezione del principio di eguaglianza tra i sessi.
Si segnala l’opinione dissenziente del giudice Tulkens, secondo il quale il divieto turco di indossare il velo islamico nell’Università non costituisce una misura proporzionata al perseguimento dei suddetti obiettivi, costituendo al contrario una violazione sia della libertà di religione sia del diritto all’istruzione.