La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo rigetta il ricorso del Governo italiano contro la sentenza del 29 luglio 2004 (Scordino v. Italia) e conferma il giudizio della prima sezione in ordine alla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 per inadeguatezza dell’indennizzo da esproprio e dell’art. 6(1) per mancato riconoscimento dell’equa riparazione da irragionevole durata del processo.
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