SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 giugno 2008 (*)
«Art. 12 CE – Discriminazione in base alla cittadinanza – Indennizzo erogato dal Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions – Esclusione»
Nel procedimento C‑164/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla commission d’indemnisation des victimes d’infractions del Tribunal de grande instance de Nantes (Francia), con decisione 16 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2007, nella causa
James Wood
contro
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Wood, dall’avv. J.-E. Robiou du Pont, avocat;
– per il Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme e d’autres infractions, dall’avv. M. Bonnely, avocat;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues, B. Messmer e dalla sig.ra O. Christmann, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;
– per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e I. Azevedo, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 12, primo comma, CE. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Wood, cittadino del Regno Unito, ed il Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Fondo di garanzia delle vittime degli atti di terrorismo e di altri illeciti; in prosieguo: il «Fondo di garanzia»), avente ad oggetto il rifiuto da parte di quest’ultimo di concedere al sig. Wood, a motivo della sua cittadinanza, il beneficio di un indennizzo volto a risarcire il danno causato da un reato commesso al di fuori del territorio francese.
Contesto normativo nazionale
2 L’art. 706-3 del Codice di procedura penale francese recita:
«Chiunque abbia subìto pregiudizio in conseguenza di fatti dolosi o no, che presentino il carattere materiale di illeciti, può ottenere il risarcimento integrale dei danni derivanti da offese alla persona, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
1. tali offese non rientrino nell’ambito d’applicazione dell’art. 53 della legge di finanziamento della sicurezza sociale per l’anno 2001 (n. 2000‑1257 del 23 dicembre 2000), né in quello dell’art. L. 126-1 del Codice delle assicurazioni, né in quello del capitolo 1 della legge n. 85/677 del 5 luglio 1985, finalizzata al miglioramento della situazione delle vittime d’incidenti della strada ed allo sveltimento delle procedure d’indennizzo, e non siano state originate da atti di caccia o di distruzione di animali pericolosi o dannosi;
2. tali condotte:
– abbiano cagionato la morte, un’incapacità permanente o un’incapacità lavorativa totale per un periodo pari o superiore ad un mese, oppure
– siano previste e punite dagli artt. da 222‑22 a 222‑30, da 225‑4‑1 a 225‑4‑5 e da 227‑25 a 227‑27 del Codice penale;
3. la persona lesa abbia la cittadinanza francese o, in caso contrario, le condotte siano state poste in essere nel territorio nazionale e la persona lesa:
– abbia la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea, o
– si trovi in una situazione di regolare soggiorno in Francia al momento dei fatti o della domanda, salvo quanto previsto dai trattati e dagli accordi internazionali.
Il risarcimento può essere rifiutato o ridotto in ragione della colpa della vittima».
Causa principale e questione pregiudiziale
3 Helena Wood, studentessa di Londra, è deceduta in un incidente stradale, verificatosi il 9 giugno 2004 in occasione di uno stage in Australia.
4 Il 3 luglio 2006 il sig. James Wood e la sig.ra Evelyne Arraitz, genitori della vittima, hanno adito la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (commissione per l’indennizzo delle vittime di reati; in prosieguo: la «commissione per l’indennizzo») del Tribunal de grande instance de Nantes per ottenere il risarcimento, oltre che del danno materiale di EUR 398, dei danni morali sofferti in misura pari ad EUR 10 000 per ciascuno di essi genitori e ad EUR 7 500 per ciascuno dei loro figli secondogeniti Julia e Hugo Woods.
5 Un accordo realizzato con il Fondo di garanzia è stato omologato il 24 novembre 2006 dal presidente della commissione per l’indennizzo del Tribunal de grande instance de Nantes in merito all’importo delle indennità richieste a favore degli aventi diritto della defunta Helena Wood, ad eccezione però del padre di quest’ultima, a motivo della sua cittadinanza britannica.
6 L’11 gennaio 2007 il sig. Wood ha depositato proprie conclusioni dinanzi al giudice del rinvio invocando a principale fondamento della propria domanda l’art. 12, primo comma, CE, che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza.
7 Secondo il sig. Wood, il quale dichiara di risiedere, lavorare e pagare le imposte in Francia, dove vive da più di vent’anni con la sua consorte, cittadina francese, tale disparità di trattamento, consistente nel negargli un’indennità peraltro accordata agli altri membri della sua famiglia, viola il principio di non discriminazione sancito dall’art. 12, primo comma, CE.
8 Per parte sua, il Fondo di garanzia si è opposto alla detta domanda, in quanto il sig. Wood non soddisfarebbe i requisiti previsti dall’art. 706‑3 del Codice di procedura penale, ed ha fatto valere la giurisprudenza consolidata della Cour de Cassation che avallerebbe la sua tesi.
9 Alla luce di ciò, la Commissione per l’indennizzo del Tribunal de grande instance de Nantes ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, alla luce del principio generale di non discriminazione sulla base della nazionalità, sancito dall’art. [12 CE], le disposizioni dell’art. 706‑3 del Codice di procedura penale francese siano o no compatibili con il diritto comunitario, nella misura in cui un cittadino della Comunità europea, residente in Francia, padre di una ragazza di cittadinanza francese, deceduta fuori del territorio nazionale, venga escluso, soltanto a motivo della sua cittadinanza, dal beneficio dell’indennizzo erogato dal Fondo di garanzia».
Sulla questione pregiudiziale
10 Con la questione sollevata il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario osti alla normativa di uno Stato membro la quale escluda i cittadini degli altri Stati membri, che risiedono e lavorano nel suo territorio, dal beneficio di un indennizzo finalizzato a risarcire i danni derivanti da offese alla persona causate da un illecito commesso fuori del territorio di questo medesimo Stato, esclusivamente a motivo della loro cittadinanza.
11 Nella causa principale, come risulta dalla decisione di rinvio, il sig. Wood, cittadino britannico, si è avvalso del suo diritto alla libertà di circolazione in quanto lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE, ovvero del suo diritto alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE, essendosi trasferito per risiedere e lavorare in Francia da oltre vent’anni.
12 Pertanto, la situazione del sig. Wood rientra nel campo d’applicazione del Trattato CE ed egli può quindi invocare il diritto che gli spetta di non subire discriminazioni in ragione della sua cittadinanza.
13 In proposito, risulta da giurisprudenza costante che il principio di non discriminazione impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale. Un trattamento del genere potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito (v. sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I‑11613, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).
14 Nella causa principale, il sig. Wood, cittadino britannico, vive da oltre vent’anni in Francia ed ha perduto la figlia in un incidente occorso al di fuori del territorio della Comunità. Per quanto attiene al decesso della figlia ed al danno che ne risulta, il sig. Wood si trova in una situazione paragonabile a quella di una persona come la sua consorte, la sig.ra Arraitz. Orbene, in virtù della disposizione nazionale in questione nella causa principale, l’unico elemento che differenzia la loro posizione riguardo al loro diritto a ricevere un indennizzo è la loro cittadinanza. Infatti, solo alla sig.ra Arraitz, in ragione della sua cittadinanza francese, è stato riconosciuto un indennizzo per tale danno.
15 Pertanto, tale disparità di trattamento, esplicitamente ed esclusivamente basata sulla cittadinanza del sig. Wood, costituisce una discriminazione diretta. Del resto, lo stesso governo francese ammette che, nel caso di specie, non sussistono motivi atti a giustificare una siffatta disparità di trattamento.
16 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che il diritto comunitario osta alla normativa di uno Stato membro la quale escluda i cittadini degli altri Stati membri, che risiedono e lavorano nel suo territorio, dal beneficio di un indennizzo finalizzato a risarcire i danni derivanti da offese alla persona causate da un illecito commesso fuori del territorio di questo medesimo Stato, esclusivamente a motivo della loro cittadinanza.
17 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Il diritto comunitario osta alla normativa di uno Stato membro la quale escluda i cittadini degli altri Stati membri, che risiedono e lavorano nel suo territorio, dal beneficio di un indennizzo finalizzato a risarcire i danni derivanti da offese alla persona causate da un illecito commesso fuori del territorio di questo medesimo Stato, esclusivamente a motivo della loro cittadinanza.
Firme
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* Lingua processuale: il francese.