ABSTRACT
ITA
Il contributo analizza l’evoluzione della nozione di servizio universale anzitutto in rapporto alla gratuità ed essenzialità delle prestazioni. Il fondamento costituzionale del finanziamento del servizio universale è individuato nel principio di eguaglianza sostanziale e nell’obbligo di contribuzione tributaria (artt. 53 e 3 co. 2 Cost.). In tale prospettiva l’accesso al servizio universale non è finanziariamente condizionato dalla disponibilità delle risorse economiche ma, piuttosto, indirizza l’allocazione della spesa pubblica secondo le priorità costituzionali collegate ai diritti fondamentali.
EN
This article deals with the evolution of the notion of universal public service, with particular attention paid to the financing method and to the essential nature of its provision. The constitutional basis of the universal service is found in the principle of equality and in the compulsory taxes applied for its funding (articles 53 and 3, paragraph 2, of the Constitution). In this perspective, the access to the provision of the universal service is not financially conditioned by the availability of economic resources; rather, it drives the allocation of public spending according to the constitutional priorities linked to the fundamental rights.
Sommario: 1. Gratuità, essenzialità e universalismo delle prestazioni; 2. Capacità contributiva e finanziamento del servizio pubblico; 3. Il servizio universale come garanzia delle prestazioni essenziali ad “accesso finanziariamente incondizionato”.
1. Gratuità, essenzialità e universalismo delle prestazioni
Da tempo si ritiene che il servizio pubblico[1] sia garanzia dei diritti fondamentali dell’individuo e che la doverosità dell’azione amministrativa di prestazione di servizio pubblico trovi fondamento, anzitutto, nel principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 co. 2 Cost.)[2].