Attacco all’università: un altro colpo alla Costituzione e alla democrazia

EMERGENZA COSTITUZIONALE

Il ddl AS 1905 in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio, in questi giorni in discussione in Parlamento, rappresenta, con le specifiche previsioni normative e i principi e le direttive della delega, ovvero nella sua ratio e nel disegno complessivo, un pesante vulnus al carattere pubblico dell’università, alla libertà di ricerca e di insegnamento, al diritto allo studio, al progetto costituzionale di emancipazione sociale, alla possibilità di esistenza e di creazione di sapere critico, di discussione e di dissenso, fondamentale in ogni democrazia.
1. L’articolo 33, c. 2, della Costituzione afferma che «la Repubblica… istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi». Ciò significa in primo luogo carattere pubblico dell’università, contro l’evidente disegno di privatizzazione; implica inoltre l’obbligo (insito nel verbo «istituire») di prevedere adeguati finanziamenti, contro i tagli progressivi (di cui in specie alla legge n. 133 del 2008 e ribaditi dal ddl che ripete ossessivamente «senza maggiori oneri per la finanza pubblica») che segnano il cammino verso la completa distruzione dell’università pubblica.
2. L’articolo 33, nel riferirsi alla «Repubblica» indica altresì che il soggetto è lo Stato, non la Regione, contro il processo di regionalizzazione voluto e già in atto (esempio ne è il caso dell’Università di Trento). Il riferimento allo Stato costituisce fra l’altro anche implicazione di un altro fondamentale principio costituzionale, qual è quello di eguaglianza (art. 3 Cost.), connaturato alla tutela di diritti fondamentali come l’istruzione, che non possono dipendere dalle scelte e dalle disponibilità diseguali delle singole regioni.
3. L’articolo 34 della Costituzione recita «la scuola è aperta a tutti» e prevede per i «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi» il «diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»: la garanzia di accesso ad una università, pubblica e di qualità, non è oggetto di una opzione del legislatore ma attuazione di un preciso diritto costituzionale. L’università pubblica, per tutti, si inserisce nella prospettiva, sancita nei principi fondamentali della Costituzione (art. 3, c. 2), dell’emancipazione sociale, del «compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione…». Ciò vale per l’accesso in qualità di studenti ma anche di docenti: l’attuale forma di reclutamento, che non elimina, ma istituzionalizza e amplia le possibilità di precariato (la figura del ricercatore a tempo determinato), configura un’involuzione in senso classista nell’accesso al ruolo docente.
4. L’articolo 33, ult. co., Costituzione, sancisce l’autonomia («le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»). Primo: autonomia non implica assolutamente sostituzione di finanziamenti statali con finanziamenti auto-reperiti dalle singole università, anzi proprio il finanziamento statale garantisce una effettiva autonomia. L’autonomia è funzionale alla tutela della libertà di ricerca e insegnamento (art. 33, c. 1), che dunque è il principio, il valore, l’obiettivo al quale essa è subordinata. Secondo: autonomia può essere intesa come autogoverno, il che significa organi democraticamente (non come oggi) eletti da tutte le componenti e che vedono la partecipazione di tutte le componenti, non certo consigli di amministrazione con almeno il 40% di esterni come vuole il ddl.
Il senso dell’autonomia costituzionale non è la messa in competizione delle università e il loro abbandono alla logica del profitto e alla spendibilità delle conoscenze.
Autonomia si può intendere come indipendenza, come tutela di un contropotere, di una garanzia: in questo senso, difendere l’indipendenza dell’università è come difendere il ruolo della Corte costituzionale, l’indipendenza della magistratura, la posizione di garanzia della Costituzione che può esercitare il Presidente della Repubblica, la funzione delle opposizioni (al plurale), l’autonomia dei sindacati o, ancora, più ampiamente, attraverso la possibilità di costruire sapere critico, dissenso, l’esistenza di quel pluralismo, di quel conflitto, che è l’essenza della democrazia.