Con la sentenza n. 200 del 2006, la Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sorto a seguito della nota del 24 novembre 2004 con la quale il Ministro della giustizia ha dichiarato di non dare corso alla determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi. Il giudizio sulla pronuncia è complesso, giacché se, da un lato, se ne può condividere l’iter argomentativo ed il dispositivo – con il quale si è dichiarato che non spettava al ministro della giustizia di impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia, con conseguente annullamento della nota ministeriale impugnata – dall’altro, destano rilevanti perplessità le conseguenze che la Corte ricava dalle vicende attraversate dall’istituto della grazia e, segnatamente, la ricostruzione dell’istituto stesso nel quadro dei poteri del Capo dello Stato in una forma di governo che ci ostiniamo a considerare parlamentare nonché le considerazioni che la sentenza svolge in ordine agli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali ed alla controfirma ministeriale. In questa sede, mi limiterò a dar conto di alcuni dei problemi che apre la sentenza della Corte costituzionale, sintetizzandoli in alcuni interrogativi che esporrò di seguito, e riservandomi di svolgere qualche più approfondita riflessione in un successivo scritto.