La legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con la quale s’è completata la confezione del cd. “pacchetto sicurezza”, ha previsto all’art. 3 che “i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale” (co. 40); che tali associazioni, verificati i necessari requisiti, siano iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto (co. 41); che i sindaci sono tenuti prioritariamente ad avvalersi, tra tali associazioni, “di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato” (co. 42). Il co. 43, infine, demanda ad un decreto del Ministro dell’interno la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e delle modalità di tenuta di tali elenchi[1].