A mezzanotte va la ronda …. Osservazioni in tema di sicurezza attorno alla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 2010

 

La legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con la quale s’è completata la confezione del cd. “pacchetto sicurezza”, ha previsto all’art. 3 che “i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale” (co. 40); che tali associazioni, verificati i necessari requisiti, siano iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto (co. 41); che i sindaci sono tenuti prioritariamente ad avvalersi, tra tali associazioni, “di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato” (co. 42). Il co. 43, infine, demanda ad un decreto del Ministro dell’interno la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e delle modalità di tenuta di tali elenchi[1].

Continua su PDF