Corte di giustizia, Convenzione di Aarhus sulla partecipazione alle decisioni in materia ambientale, accesso alla giustizia ed effetto diretto

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 marzo 2011 (*)

«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia di ambiente – Effetto diretto»

Nel procedimento C‑240/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) con decisione 22 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2009, nella causa

Lesoochranárske zoskupenie VLK

contro

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (relatore), K. Schiemann e D. Šváby, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Lesoochranárske zoskupenie VLK, dall’avv. I. Rajtáková, advokátka;

– per il governo slovacco, dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e B. Klein, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, dal sig. G. Karipsiadis e dalla sig.ra T. Papadopoulou, in qualità di agenti;

– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz, D. Krawczyk e M. Nowacki, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra M. Pere, in qualità di agenti;

– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;

– per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth e dalla sig.ra J. Stratford, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, dai sigg. P. Oliver e A. Tokár, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 9, n. 3, della convenzione [CEE/ONU] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).

2 Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il Lesoochranárske zoskupenie VLK (in prosieguo: lo «zoskupenie»), un’associazione di diritto slovacco costituita allo scopo di promuovere la difesa dell’ambiente, e il Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca; in prosieguo: il «Ministerstvo životného prostredia»), in merito alla richiesta dell’associazione di essere riconosciuta «parte» nel procedimento amministrativo concernente la concessione di deroghe al regime di tutela di specie come l’orso bruno, l’accesso ad aree naturali protette ovvero l’impiego in tali aree di prodotti chimici.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3 A termini dell’art. 9 della convenzione di Aarhus:

«1. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l’interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell’autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.

Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l’autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l’accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo.

2. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato

a) che vantino un interesse sufficiente

o in alternativa

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

(…)».

4 L’art. 19, nn. 4 e 5, della convenzione di Aarhus dispone:

«4. Ogni organizzazione di cui all’articolo 17 che diventi Parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti della presente convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.

5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo 17 dichiarano il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Esse informano il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza».

Il diritto dell’Unione

5 L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), così dispone:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

6 L’art. 16, n. 1, della direttiva «habitat» dispone peraltro:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

7 L’allegato IV della direttiva «habitat», dedicato alle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, menziona inter alia la specie «Ursus arctos».

8 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26), al quinto ‘considerando’ enuncia quanto segue:

«Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la [convenzione di Aarhus]. Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea».

9 L’art. 6 della direttiva 2003/4 dà attuazione all’art. 9, n. 1, della convenzione di Aarhus riprendendone in modo quasi identico le prescrizioni.

10 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), enuncia ai ‘considerando’ quinto, nono e undicesimo quanto segue:

«(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la [convenzione di Aarhus]. Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.

(…)

(9) L’articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull’accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell’articolo 6 della convenzione.

(…)

(11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [GU L 175, pag. 40], e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [GU L 257, pag. 26], dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Aarhus, in particolare con l’articolo 6 e con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4».

11 Gli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35 inseriscono, rispettivamente, un articolo 10 bis nella direttiva 85/337 e un articolo 15 bis nella direttiva 96/61, per dare attuazione all’art. 9, n. 2, della convenzione di Aarhus, di cui riprendono in modo pressoché identico la formulazione.

12 A termini dei ‘considerando’ dal quarto al settimo della decisione 2005/370:

«(4) Secondo la convenzione di Aarhus, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.

(5) In virtù del Trattato e, in particolare, dell’articolo 175, paragrafo 1, la Comunità è competente, insieme agli Stati membri, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 174 del Trattato.

(6) La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato la convenzione di Aarhus nel 1998 e da allora si sono attivamente impegnati per assicurarne l’approvazione. Nel frattempo è in corso l’adeguamento della pertinente normativa comunitaria alla convenzione.

(7) L’obiettivo della convenzione di Aarhus, quale definito all’articolo 1 della stessa, è coerente con gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale enunciati all’articolo 174 del Trattato, ai sensi del quale la Comunità, che ha competenza condivisa con i suoi Stati membri, ha già adottato un’esauriente normativa che evolve costantemente e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo della convenzione, non solo da parte delle proprie istituzioni, ma anche da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri».

13 L’art. 1 della decisione 2005/370 recita:

«È approvata a nome della Comunità la [convenzione di Aarhus]».

14 Nella sua dichiarazione di competenza formulata in applicazione dell’art. 19, n. 5, della convenzione di Aarhus e allegata alla decisione 2005/370, la Comunità ha indicato, in particolare, «che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l’attuazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell’adempimento di tali obblighi all’atto dell’approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell’esercizio delle competenze conferitele dal Trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l’attuazione di detti obblighi».

15 Gli artt. 10-12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13), sono diretti ad assicurare l’accesso alla giustizia delle organizzazioni non governative riguardo agli atti amministrativi adottati, o che avrebbero dovuto essere adottati, dalle istituzioni o dagli organi dell’Unione, conformemente all’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus.

Il dirittto slovacco

16 In forza dell’art. 82, n. 3, della legge 543/2002 sulla tutela dell’ambiente e del territorio, come emendata, applicabile alla causa principale (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), un’associazione con personalità giuridica il cui oggetto sia, da almeno un anno, la tutela dell’ambiente e del territorio e che abbia dichiarato per iscritto di voler partecipare al procedimento entro il termine impartito da detto articolo è considerata «terzo interessato» nel procedimento o nei procedimenti amministrativi ai sensi di detta disposizione. La qualità di «terzo interessato» le conferisce il diritto di essere informata di tutti i procedimenti amministrativi in corso relativi alla tutela dell’ambiente e del territorio.

17 Conformemente all’art. 15 bis, n. 2, del codice di procedura amministrativo (Správny poriadok), il «terzo interessato» ha diritto di essere informato dell’instaurazione di un procedimento amministrativo, di consultare i fascicoli presentati dalle parti nel procedimento amministrativo, di partecipare alle audizioni e ai sopralluoghi e di produrre prove ed elementi integrativi ai fini dell’emananda decisione.

18 A termini dell’art. 250, n. 2, del codice di procedura civile (Občiansky súdny poriadok), si intende per ricorrente la persona fisica o giuridica che fa valere che i suoi diritti di parte del procedimento amministrativo sono stati lesi da una decisione o dal comportamento di un organo amministrativo. Può proporre un ricorso anche la persona fisica o giuridica che non sia stata presente nel procedimento amministrativo, benché la sua partecipazione fosse dovuta.

19 A norma dell’art. 250 m, n. 3, del medesimo codice, si intende per parte processuale chi era parte nel procedimento amministrativo e l’organo amministrativo medesimo la cui decisione è oggetto di riesame.

Causa principale e questioni pregiudiziali

20 Lo zoskupenie veniva informato dell’avvio di diversi procedimenti amministrativi promossi da associazioni di cacciatori o da altri soggetti per la concessione di deroghe al regime di tutela di specie come l’orso bruno, l’accesso ad aree naturali protette ovvero l’impiego in tali aree di prodotti chimici.

21 Lo zoskupenie chiedeva allora al Ministerstvo životného prostredia di essere riconosciuto «parte» nel procedimento amministrativo avente ad oggetto la concessione di tali deroghe o autorizzazioni, invocando a tal fine la convenzione di Aarhus. Quest’ultimo respingeva la richiesta nonché il reclamo amministrativo successivamente proposto dall’associazione contro detto rigetto.

22 Lo zoskupenie proponeva indi ricorso giurisdizionale avverso entrambe le decisioni sostenendo, in particolare, che le disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus avevano efficacia diretta.

23 In tale contesto il Najvyšší súd Slovenskej republiky ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia possibile riconoscere all’art. 9 della [convenzione di Aarhus], in particolare al suo n. 3, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, che è quello di riformare il concetto classico di legittimazione attiva riconoscendo la posizione di parte processuale anche al pubblico, ovvero al pubblico interessato, il “self executing effect” dei trattati internazionali, considerato che l’Unione europea ha aderito a detta Convenzione il 17 febbraio 2005, ma ancora non ha adottato norme che la traspongano nell’ordinamento comunitario.

2) Se sia possibile riconoscere all’art. 9 della convenzione di Aarhus, in particolare al suo n. 3, ormai integrato nell’ordinamento comunitario, l’applicabilità o l’efficacia dirette del diritto comunitario conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se sia possibile interpretare l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, nel senso che per “att[o] delle pubbliche autorità” deve intendersi anche l’adozione di una decisione; vale a dire, se il diritto del pubblico di partecipare a un procedimento giurisdizionale comprenda anche il diritto di contestare le decisioni di un’autorità pubblica la cui illegittimità si ripercuota sull’ambiente».

24 Con ordinanza del presidente della Corte 23 ottobre 2009, è stata respinta la domanda del giudice del rinvio mirante a sottoporre la presente controversia al procedimento accelerato, previsto all’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

25 I governi polacco e del Regno Unito sono del parere che le questioni siano ricevibili solo nella parte in cui si riferiscono alle disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, mentre sarebbero irricevibili per il resto, in quanto l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non avrebbe alcuna relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale.

26 Per rispondere a tale argomentazione è sufficiente constatare che le questioni sollevate riguardano, in sostanza, unicamente l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus e nessun altro paragrafo di detto articolo.

27 Ciò considerato, la Corte non ha motivo di opporre un’irricevibilità parziale alle questioni sollevate perché riguarderebbero disposizioni diverse da quelle dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus.

Sulla prima e sulla seconda questione

28 Con le sue due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i privati, segnatamente le associazioni per la tutela dell’ambiente, quando intendono contestare una decisione che deroga a un regime di tutela dell’ambiente come quello istituito dalla direttiva «habitat» a beneficio di una specie elencata nell’allegato IV di quest’ultima, possano trarre diritto di azione dall’ordinamento giuridico dell’Unione, avuto riguardo in particolare alle disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, sull’efficacia diretta del quale detto giudice s’interroga.

29 A titolo preliminare si deve ricordare che, in forza dell’art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri».

30 La convenzione di Aahrus è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con la decisione 2005/370. Ne consegue, secondo una giurisprudenza costante, che le sue disposizioni formano ormai parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in particolare, sentenze 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punto 36, e 30 maggio 2006, causa C‑459/03, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑4635, punto 82). Nell’ambito di tale ordinamento giuridico la Corte è perciò competente a statuire in via pregiudiziale in merito all’interpretazione dell’accordo suddetto (v., in particolare, sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449, punti 4‑6, e 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 7).

31 La convenzione di Aahrus è stata conclusa dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita; ne discende che la Corte, adita in conformità delle norme del Trattato CE, segnatamente dell’art. 234 CE, è competente a distinguere gli obblighi così assunti dall’Unione da quelli che restano a carico esclusivo degli Stati membri e ad interpretare le disposizioni della convenzione di Aahrus (v., per analogia, sentenze 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a., Racc. pag. I‑11307, punto 33, e 11 settembre 2007, causa C‑431/05, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, Racc. pag. I‑7001, punto 33).

32 Si deve indi stabilire se, nel settore cui si riferisce l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus, l’Unione abbia esercitato le sue competenze e adottato disposizioni per adempiere gli obblighi che ne derivano. Ove tale ipotesi non ricorra, gli obblighi che derivano dall’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus continuerebbero a ricadere nel diritto interno degli Stati membri e spetterebbe ai giudici di detti Stati determinare, sulla base del diritto nazionale, se un cittadino possa fondarsi direttamente sulle norme di tale accordo internazionale concernenti detto settore o magari se i giudici medesimi debbano darvi attuazione d’ufficio. Infatti, il diritto dell’Unione non impone né esclude, in tal caso, che l’ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai privati il diritto di fondarsi direttamente su una tale norma o imponga al giudice l’obbligo di applicarla d’ufficio (v., per analogia, citate sentenze Dior e a., punto 48, e Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, punto 34).

33 Al contrario, qualora si constatasse che l’Unione ha esercitato le sue competenze e legiferato nel settore cui si riferisce l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, troverebbe applicazione il diritto dell’Unione e spetterebbe alla Corte determinare se la disposizione dell’accordo internazionale in causa abbia efficacia diretta.

34 Occorre dunque verificare se, nello specifico settore in cui rientra l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, l’Unione abbia esercitato la sua competenza e adottato disposizioni per adempiere gli obblighi che ne derivano (v., per analogia, sentenza Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, cit., punto 39).

35 Al riguardo si deve rilevare anzitutto che l’Unione dispone, nel settore dell’ambiente, di una competenza esterna esplicita ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 CE e 174, n. 2, CE (v. sentenza Commissione/Irlanda, cit., punti 94 e 95).

36 La Corte ha inoltre considerato che una questione specifica sulla quale l’Unione ancora non abbia legiferato rientra nel diritto dell’Unione ove sia disciplinata da accordi conclusi dall’Unione e dai suoi Stati membri e concerna un settore ampiamente coperto da tale diritto (v., per analogia, sentenza 7 ottobre 2004, causa C‑239/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑9325, punti 29-31).

37 Nel caso concreto, oggetto della causa principale è stabilire se un’associazione per la tutela dell’ambiente possa essere «parte» in un procedimento amministrativo concernente, segnatamente, la concessione di deroghe al regime di tutela di una specie come l’orso bruno. Ebbene, tale specie è menzionata nell’allegato IV, punto a), della direttiva «habitat», sicché, ai sensi dell’art. 12 di quest’ultima, essa è assoggettata a un regime di rigorosa tutela al quale è possibile derogare solo alle condizioni previste all’art. 16 della medesima direttiva.

38 Ne discende che la causa principale rientra nel diritto dell’Unione.

39 Vero è che, nella dichiarazione di competenza formulata in applicazione dell’art. 19, n. 5, della convenzione di Aahrus e allegata alla decisione 2005/370, la Comunità ha espressamente indicato «che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l’attuazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell’adempimento di tali obblighi all’atto dell’approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell’esercizio delle competenze conferitele dal Trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l’attuazione di detti obblighi».

40 Tuttavia, non può dedursene che la causa principale non rientra nel diritto dell’Unione, giacché, come è stato ricordato al punto 36 della presente sentenza, una questione specifica sulla quale l’Unione ancora non abbia legiferato può rientrare nel diritto dell’Unione se attiene ad un settore che quest’ultimo copre ampiamente.

41 È ininfluente, al riguardo, la circostanza che il regolamento n. 1367/2006, che è inteso ad attuare le disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, concerna solo le Istituzioni dell’Unione e non possa essere considerato integrare l’adozione, da parte dell’Unione, di disposizioni vertenti sull’adempimento degli obblighi che derivano dall’art. 9, n. 3, di detta convenzione relativamente ai procedimenti amministrativi o giurisdizionali nazionali.

42 Infatti, quando una disposizione può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto dell’Unione, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑130/95, Giloy, Racc. pag. I‑4291, punto 28, e 16 luglio 1998, causa C‑53/96, Hermès, Racc. pag. I‑3603, punto 32).

43 Ne consegue che la Corte è competente ad interpretare le disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus e, in particolare, a pronunciarsi sulla questione se queste ultime abbiano o meno efficacia diretta.

44 Orbene, una disposizione di un accordo concluso dall’Unione e dai suoi Stati membri con Stati terzi dev’essere considerata dotata di effetto diretto quando, avuto riguardo alla sua lettera, nonché all’oggetto e alla natura di tale accordo, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all’intervento di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 12 aprile 2005, causa C‑265/03, Simutenkov, Racc. pag. I‑2579, punto 21, e 13 dicembre 2007, causa C‑372/06, Asda Stores, Racc. pag. I‑11223, punto 82).

45 È giocoforza constatare che l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus non contiene alcun obbligo chiaro e preciso idoneo a regolare direttamente la situazione giuridica dei cittadini. Infatti, nella misura in cui solo «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» sono titolari dei diritti previsti dal suddetto art. 9, n. 3, tale disposizione è subordinata, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all’intervento di un atto ulteriore.

46 Si deve nondimeno rilevare che detta disposizione, benché redatta in termini generali, ha lo scopo di permettere di assicurare una tutela effettiva dell’ambiente.

47 Orbene, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, nella fattispecie in forza della direttiva «habitat», fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti (v., in particolare, sentenza 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact, Racc. pag. I‑2483, punti 44 e 45).

48 Sotto tale profilo, come risulta da una giurisprudenza consolidata, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza Impact, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

49 Pertanto, non si può immaginare, senza mettere a rischio la tutela effettiva del diritto ambientale dell’Unione, di interpretare le prescrizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus in una maniera che renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

50 Ne risulta che, quando è in causa una specie protetta dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla direttiva «habitat», spetta al giudice nazionale, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto ambientale dell’Unione, offrire un’interpretazione del proprio diritto nazionale quanto più possibile conforme agli obiettivi fissati dall’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus.

51 Spetta pertanto al giudice del rinvio interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, quale lo zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 44, e Impact, cit., punto 54).

52 Alla luce di ciò, occorre risolvere la prima e la seconda questione pregiudiziale rispondendo che l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus non ha efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, come lo zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione.

Sulla terza questione

53 Alla luce della soluzione apportata alla prima e alla seconda questione, non occorre risolvere la terza.

Sulle spese

54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 9, n. 3, della convenzione [CEE/ONU] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, non ha efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, come il Lesoochranárske zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione.

Firme

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* Lingua processuale: lo slovacco.