Modifica dell’art. 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte

La Legge costituzionale n. 1, 2 ottobre 2007, entrata in vigore il 25 ottobre ha cancellato ogni riferimento alla possibilità di condannare a morte. Infatti, l’art. 27 quarto comma della Costituzione recitava: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»; ora diventa: «non è ammessa la pena di morte».
La legge costituzionale:
La Relazione sulla modifica dell’art. 27 Costituzione: