Legge 21 dicembre 2005, n. 270
Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005, n. 303
Con l’approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270 il Parlamento modifica radicalmente il sistema elettorale per l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ci si limiterà in questa sede a richiamare i punti salienti della nuova disciplina.
Innanzitutto vi è da precisare che la riforma non interviene solo sulla cosiddetta formula elettorale, ma, più ampiamente, apporta modifiche di rilievo alla procedura elettorale di Camera e Senato nel suo complesso, a partire dalla fase preparatoria delle elezioni fino allo svolgimento delle operazioni di scrutinio.
Per quanto riguarda la Camera dei deputati, la legge in commento modifica il d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). Tra le innovazioni apportate alle diverse fasi della procedura elettorale si segnala quanto segue:
1) l’art. 14-bis t.u. Camera (d’ora in poi, per comodità del lettore, si citeranno gli articoli del t.u. come modificati o aggiunti, anziché le disposizioni della legge in commento; il testo consolidato del t.u. Camera è disponibile su www.astridonline.it disciplina le modalità di dichiarazione del collegamento delle liste dei partiti con una determinata coalizione. Tale dichiarazione deve essere reciproca e va effettuata contestualmente al deposito del contrassegno del partito o movimento politico;
2) contestualmente al deposito del contrassegno le coalizioni di partiti che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale con il nominativo «della persona da loro indicata come unico capo della coalizione» (viene indicato il capo della forza politica se al contrario un partito si presenta da solo e si candida a governare). L’art. 14-bis t.u. Camera precisa che restano ferme le prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92, c. 2, Cost.;
3) il nuovo art. 18-bis t.u. Camera stabilisce il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste in funzione del numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, all’interno di una forbice che varia da un minimo di 1500 sottoscrizioni fino a un massimo, nelle circoscrizioni maggiori, di 4500 firme. Sono esonerati dalla raccolta delle sottoscrizioni: a) i partiti costituitisi in gruppo parlamentare nella legislatura in corso; b) i partiti collegati a una coalizione nella quale siano presenti almeno due partiti che soddisfano la condizione precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni del Parlamento europeo.
Il cuore della riforma è rappresentato dalla nuova formula elettorale e quindi dai meccanismi di calcolo dei seggi alla Camera. Quest’ultima è eletta con voto attribuito a liste di candidati concorrenti (art. 1, c. 1, t.u. Camera) e, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, «la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza» (art. 1, c. 2, t.u. Camera). Le liste sono bloccate, nel senso che i seggi sono attribuiti alle singole liste in base all’ordine di presentazione dei candidati. Il nuovo art. 83, t.u. Camera, stabilisce i criteri di calcolo dei voti attribuiti alle liste e le modalità di conversione degli stessi in seggi. La previsione di una variegata tipologia di clausole di sbarramento e di un premio di maggioranza costituiscono i capisaldi della riforma. Su tali questioni è da rilevare che:
1) partecipano alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi, a condizione che contengano: a) almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi; b) oppure una lista collegata che sia rappresentativa di minoranze linguistiche, presente esclusivamente in un’unica circoscrizione, e che abbia ottenuto in quella circoscrizione almeno il 20% dei voti validi;
2) non tutte le liste che fanno parte delle coalizioni che hanno superato il 10% dei voti partecipano alla ripartizione dei seggi. Infatti, è prevista un’ulteriore clausola di sbarramento: partecipano a tale ripartizione solo le liste coalizzate che abbiano ottenuto almeno il 2% dei voti a livello nazionale. È prevista, tuttavia, un’eccezione. Tra le liste che non hanno superato la soglia del 2% dei voti a livello nazionale, può partecipare alla ripartizione dei seggi, nell’ambito di ciascuna coalizione, la lista che abbia comunque ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale rispetto alle altre.
3) partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito almeno il 4% dei voti validi sul piano nazionale, le liste di minoranze linguistiche che soddisfano la condizione richiesta al numero precedente e le liste delle coalizioni che non hanno superato la clausola di sbarramento del 10%, sempre che tali liste abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi (almeno il 20% dei voti nel caso delle minoranze linguistiche);
4) qualora la coalizione di liste (o singola lista) che abbia conseguito il maggior numero di voti, e che quindi è da considerare vincitrice, non abbia ottenuto almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero dei seggi necessario per raggiungere tale consistenza. I 277 seggi rimanenti sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni e singole liste che hanno superato le clausole di sbarramento descritte.
Per l’elezione dei membri del Senato della Repubblica la l. 21 dicembre 2005, n. 270, ha modificato il d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica). Le innovazioni apportate alle diverse fasi della procedura elettorale riproducono quelle introdotte per la Camera. Non mancano, tuttavia, significative differenze tra i due rami del Parlamento. Infatti, da una parte l’elezione del Senato su base regionale non ha consentito di riprodurre meccanismi elettorali identici a quelli previsti per la Camera; dall’altra, la consistenza delle clausole di sbarramento delle coalizioni e delle liste è notevolmente diversa. In particolare:
1) i seggi sono ripartiti tra le Regioni in base all’art. 57 Cost. e assegnati tra liste concorrenti in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di coalizione regionale (art. 1, t.u. Senato), non nazionale come alla Camera;
2) partecipano alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20% dei voti validi espressi, a condizione che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3% dei voti validi;
3) tra le liste che fanno parte delle coalizioni che hanno superato il 20% dei voti partecipano alla ripartizione dei seggi solo le liste coalizzate che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti a livello circoscrizionale;
4) partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito almeno l’8% dei voti validi sul piano regionale e le liste delle coalizioni che non hanno superato la clausola di sbarramento del 20%, sempre che tali liste abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8% dei voti validi;
5) nel caso in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sul piano circoscrizionale non abbia ottenuto almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione (l’arrotondamento è fatto in base all’unità superiore), è ad essa attribuito un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55% dei seggi sopra indicato. I seggi restanti sono ripartiti in modo proporzionale tra le altre coalizioni e liste che hanno superato le clausole di sbarramento previste.