Brevi considerazioni sul potere di scioglimento

1. Il duro scontro istituzionale tra il Presidente della Repubblica Ciampi e il Presidente del Consiglio on. Berlusconi sulla data delle elezioni ha, nei giorni passati, contribuito ad attirare l’attenzione del mondo politico e della grande stampa attorno all’annosa questione del potere di scioglimento delle Camere.

Definire, esattamente, il profilo giuridico dello scioglimento all’interno del vigente ordinamento costituzionale è sempre stato un’operazione alquanto ardua soprattutto in ragione della “naturale ambivalenza” dell’art. 88 della Costituzione che “nella sua laconicità non risolve direttamente i molti quesiti che si possono porre, alcuni di questi rimangono assolutamente senza risposta”[1].

Continua su PDF