La forma della legge nel governo popolare

Professore associato di Diritto costituzionale. Università di Sassari

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Abstract
Ita

Il saggio muove dal “fatto” della crisi della forma di legge, nel duplice senso della recessività della forma rappresentativa nella produzione del diritto legislativo e della sua de-formalizzazione. Nel primo, è messa in questione la regola costitutiva dell’art. 70 della Costituzione, nel secondo le regole regolative della deliberazione legislativa degli artt. 64, commi 2 e 3, e 72. Non è detto che tutti quei “fatti” violino le “norme” costituzionali. Ma è detto che la sostituzione della forma di legge con decreti equi-valenti o equi-parati e il “metodo” di formazione della legge indicano la direzione verso cui muove l’ordinamento positivo. Si cercherà di cogliere il significato tendenziale di quei fatti parametrati alla relazione tra la forma rappresentativa di legge dell’art. 70 e la sovranità del popolo rappresentato dell’art. 1. Il giudizio di disvalore della marginalizzazione della specifica forma di legge in una Repubblica “democratica” è, infatti, fondato solo se si dimostra, teoricamente, che il popolo rappresentato non è un ossimoro, ma che il governo popolare è rappresentativo e, dogmaticamente, che la rappresentanza politica elettiva è democratica e la forma rappresentativa di legge non elide la sovranità del rappresentato. In tal caso, la emancipazione dalla forma/valore di legge è segno di de-democratizzazione del governo rappresentativo. In caso contrario, la crisi della forma rappresentativa della legge è la crisi di un principio aristocratico. Nell’un caso è una involuzione democratica, nell’altro è semplicemente una evoluzione.

En

The essay starts from the “fact” of the crisis of the form of law, in the twofold sense of the recessiveness of the representative form in the production of legislative law and its de-formalisation. In the former, the constitutive rule of Article 70 of the Constitution is called into question, in the latter the regulatory rules of legislative deliberation of Articles 64(2) and (3) and 72. It is not said that all those “facts” violate constitutional “rules”. But it is said that the replacement of the form of law with equi-valent or equi-parate decrees and the “method” of law formation indicate the direction in which the positive order is moving. An attempt will be made, then, to grasp the tendential significance of those facts parametralised to the relationship between the representative form of law of Art. 70 and the sovereignty of the people represented in Art. 1. The judgement of the disvalue of the marginalisation of the specific form of law in a “democratic” republic is, in fact, only well-founded if it is shown, theoretically, that the represented people is not an oxymoron, but that, on the contrary, the popular government is representative and, dogmatically, that elective political representation is democratic and the representative form of law does not elide the sovereignty of the represented. In that case, emancipation from the form/value of law is a sign of the de-democratisation of representative government. Otherwise, the crisis of the representative form of law is the crisis of an aristocratic principle. In the one case it is a democratic involution, in the other it is simply an evolution.