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Sommario: 1. Si vis pacem, para pacem; 2. La solidarietà non può essere armata; 3. Un diritto costituzionale di pace.
1. Si vis pacem, para pacem
Nel dibattito sulla guerra in Ucraina che si è svolto il Parlamento la Costituzione è stata rimossa. Mai richiamata, né nell’intervento del presidente del Consiglio, né nella risoluzione approvata con il concorso di maggioranza e opposizione. In fondo può comprendersi: non è facile coniugare lo scontro armato con il diritto, la guerra assieme al suo “ripudio”. Ben presente invece la NATO, richiamata nel discorso rivolto alle Camere per ben sei volte. C’è allora da chiedersi se, in caso di guerra, i principi costituzionali debbano essere sostituiti con i vincoli internazionali. Domanda per nulla peregrina poiché è evidente che la crisi Ucraina ha una sua determinante dimensione globale e la soluzione deve essere ricercata coinvolgendo il diritto internazionale più che quello nazionale. Ciò non toglie però che il comportamento del nostro Governo, anche sul piano dei rapporti con gli altri Stati e nelle organizzazioni cui è parte, deve essere indirizzato dalla sua legge suprema.
D’altronde la nostra Costituzione fornisce precise indicazioni. Non tanto nelle disposizioni che prevedono il “sacro dovere di difesa della Patria” (art. 52) e dunque la legittimità della guerra difensiva (secondo quanto specificato negli articoli 78, 60 e 87), quanto nel sempre richiamato, ma poco meditato, articolo 11 della Costituzione. È questa una disposizione più articolata e meno “arresa” di quanto non si dica solitamente. Infatti, non solo si enuncia il principio pacifista in base al quale “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, ma si indica con chiarezza in che modo si deve assicurare quest’obiettivo. In assoluta continuità concettuale, stilistica e sostanziale (l’articolo non è distinto in commi, bensì composto da un’unica frase separata da punti e virgola) si richiamano le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni. Nei confronti di queste istituzioni, in condizioni di parità, sono ammesse limitazioni di sovranità; richiedendosi altresì che esse siano promosse e favorite. Il richiamo all’ONU è del tutto esplicito (anche storicamente fondato, basta leggere gli atti dell’Assemblea costituente). Non può invece farsi risalire a questa disposizione né la nostra adesione alla NATO, né i vincoli di natura militare che comporta. Il che non vuol dire che sia “incostituzionale” l’adesione al patto atlantico (almeno fin tanto che si presenta come organizzazione di “difesa” dei Paesi aderenti), ma semplicemente che non è questa l’organizzazione idonea a conseguire l’obiettivo supremo della pace e la giustizia tra le Nazioni…..