Era prevedibile. Si era illuso soltanto qualche inguaribile ottimista sulla sensibilità della Corte costituzionale agli effetti sistemici dei referendum. La Corte li ha invece dichiarati ammissibili con una decisione piuttosto frettolosa, che placherà le ansie dell’avvocato Vaccarella ma non ridonda in suo onore. Non sappiamo, ovviamente, con quali argomentazioni motiverà questa grave decisione. Quasi certamente si trincererà dietro la distinzione tra ammissibilità dei quesiti e controllo della costituzionalità dei loro effetti, quesiti che però avrà pur valutato accertando quale normativa di risulta ne scaturirebbe se dovessero essere approvati. Una distinzione piuttosto arbitraria per la verità, perciò più volte disattesa e per motivi quanto mai condivisibili come quello secondo cui gli effetti dei referendum non devono “ledere principi costituzionali” (sent. 42/2000). C’è allora da domandare alla Corte, organo giurisdizionale di controllo della costituzionalità delle leggi (anche di quelle “mutilate” dai referendum o che i referendum tendono a manipolare, estendere, contrarre e via distorcendo espressioni normative) se sono principi costituzionali quelli che si desumono dagli articoli 51, 49, 48, 3, 2, 1.