Un diritto in alto mare

 

Riflessioni critiche di diritto costituzionale sui recenti respingimenti in mare
di potenziali richiedenti asilo verso la Libia da parte dell’Italia

I recenti e reiterati respingimenti in acque internazionali verso la Libia, portati avanti da navi italiane nei confronti di imbarcazioni con a bordo alcune centinaia di stranieri – tra i quali è dato presumere numerosi individui bisognosi di protezione politico-umanitaria[1] – ha sollevato nelle due settimane appena trascorse numerosi interrogativi quanto alla legittimità di siffatti provvedimenti, fortemente voluti dal Ministro dell’interno e, come risulta da organi di informazione, avallati dal Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, da parte di autorevoli commentatori intervenuti sulla stampa[2] e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – che ha diramato un comunicato stampa del 7 maggio 2009 in cui si è espressa “forte preoccupazione”[3] e, successivamente, ha reso pubblico un articolato parere[4] – è stata lamentata la lesione del basilare principio di non respingimento sancito all’art. 33, par. 1, della Convenzione di Ginevra del 1951[5], a norma del quale “aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques[6]. Del pari, da più parti è stato denunciato il contrasto di siffatti respingimenti con riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e, in particolare, al suo art. 3[7], in quanto la Corte europea dei diritti dell’uomo ha interpretato tale disposizione, che prevede il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, come un divieto di carattere assoluto,che deve trovare piena applicazione proprio con riferimento all’obbligo di non respingimento o di espulsione dei non cittadini[8].

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