Su ‘L’uomo-istituzione’ di Giuseppe Guarino


Credo io che presentare un libro comporti innanzitutto l’indicazione dei suoi contenuti specifici, non certo per raccontarli uno ad uno, ma per esporli, darne un quadro e rilevarne il senso, spiegando perché mette conto leggere il libro, studiarlo, approfondirlo, se si tratta di un libro di scienza. E questo lo è, di molta ed alta scienza. Solo dopo l’illustrazione dell’oggetto del libro, conviene discuterne, e, – perché no? – giudicarlo. Mi atterrò a questo modello che credo rispettoso di chi ascolta e dell’Autore.

Prima di leggere questo libro sapevamo già molte cose sulle istituzioni. Del loro rapporto col diritto e con le religioni, con la conformazione delle società e con i modi di produzione delle merci, con le ideologie e con le costumanze, con i linguaggi, con le pulsioni umane, con le condizioni della riproduzione della specie. Sapevamo anche quanto vasto, variegato ed intricato fosse l’universo delle istituzioni, quanto differenziato fosse il rapporto che poteva intercorrere tra loro e quanto diversamente rilevante fosse il ruolo che a ciascuna di esse poteva essere assegnato nel, o dal, sistema complessivo nel quale risultassero inserite. Un ruolo che, a seconda, poteva essere stato imposto dal sistema delle istituzioni configuratosi come ordinamento giuridico o, invece, spontaneamente assunto dall’esigenza sociale cui ciascuna di esse rispondeva o volontariamente scelto da chi aveva colto l’occasione ed il bisogno di un atto fondativo dell’istituzione. Da Santi Romano, specie noi costituzionalisti, avevamo appreso che gli ordinamenti giuridici si identificavano nelle istituzioni. Conquista grande della scienza giuridica ma insufficiente per ogni altra scienza sociale. Ed è Guarino, come si vedrà, che colmerà il gap dimostrando che l’istituzione è un ordinamento giuridico. Ma non soltanto un ordinamento giuridico.
Quel che mi sembra certo di dover constatare è che prima di questo libro, anche se solo implicitamente le istituzioni erano considerate però come entità tipiche del mondo artificiale che l’umanità da sempre ha costruito per aver scoperto e praticato la sua socialità, il vivere in comune come suo proprio ed indefettibile modo di vivere.

Entità tipiche, proprie, anche necessarie, indefettibili ma distinte, separate, distanti anche se di un minimo, dalla corporeità, dalla individualità umana, dal soggetto giuridico, economico, sociale, politico che è la qualità della persona umana come costruita dalla civilizzazione umana. Insomma, prima di leggere questo libro, le istituzioni apparivano come una sorta di protesi mobili per sopperire ai limiti umani naturali, da usare o da dismettere, queste protesi, a seconda delle circostanze. La loro utilità, anzi la loro necessarietà era da considerare indiscutibile, come quella di ogni arnese, meccano, apparecchio, come strumento di tecnica sociale fruibile sempre che ne risultasse l’opportunità o l’esigenza anche la più imperiosa.

Questo libro, invece, dimostra l’inerenza dell’istituzione alla vita umana, alla stessa esistenza dell’umanità come società, come pluralità di individui della nostra specie. Dimostra, anzi, che la condizione stessa della società, del diritto, dell’economia, del linguaggio, quindi della cultura, quindi del pensare inteso come apprensione, elaborazione, ricostruzione e trasmissione, è l’istituzione. Non esiste l’uomo a-istituzione, fuori o senza istituzione, scrive Guarino (II. 5), lasciando le robinsonate alle fantasie dei fondamentalisti dell’individualismo. ‘Non esiste l’uomo di «natura», esiste solo l’uomo quale si forma attraverso la mediazione delle istituzioni.’ (ivi).
Non è solo una protesi, quindi, l’istituzione, non è uno di quei congegni immateriali inventati per i bisogni umani in società. È molto di più e di diverso. Inerisce infatti alla umanità socializzata come suo modo di essere, come sua intelaiatura, composizione, e come fattore della sua dinamica. Si può affermare che l’homo sapiens sapiens est etiam socialis, e, per essere appunto socialis, per stare in società, per stare al mondo, deve agire nelle, ed attraverso le istituzioni. Perché il mondo degli uomini è il mondo delle istituzioni. In Guarino questa convinzione è molto netta, ed è molto chiara. Come lo è quella della pluralità, come dato essenziale, strutturale, come ragion d’essere della istituzione, di ogni istituzione perché esse, ognuna di esse esiste in funzione di una pluralità umana.

È a questo punto (III, 7) che Guarino, compie la scelta iniziale della sua teoria. Il rifiuto delle robinsonate è tanto forte da riqualificare le istituzioni come entità plurali, e solo plurali cosicché ogni altra visione del mondo è bandita se non si basa sulla soggettività plurale, che non assuma la pluralità come fattore di cultura e di storia, come detentrice della ragione storica, di quella ragione che si manifesta nella produzione del diritto e nella tensione alla civilizzazione della società e dell’uomo, tante volte forte ed incalzante, altre volte più tenue, altre ancora anche sopita e compressa, mai definitivamente stroncata.

Il riferimento alle istituzioni come fattore di storia è quanto mai significativo della concezione dinamica delle istituzioni che Guarino assume. E la assume prestando alle istituzioni, perché fatte dagli uomini e per gli uomini, gli stessi caratteri che identificano la specie umana che, per essere tale, è in perpetua mutazione, così come in perenne mutazione è l’insieme delle relazioni umane. (IV, 8) Siamo appena agli inizi dello sforzo di composizione di una definizione delle istituzioni.

Infatti, appena constatato il carattere dinamico delle istituzioni, Guarino si pone il problema di individuarne la localizzazione che può essere territoriale o non, edittale o solo consuetudinaria, anche meramente fattuale, l’importante è che sia riconoscibile.

Pluralità compositiva, semplicemente umana o anche di altre entità della stessa natura (istituzioni di istituzioni, sempre a base umana ma a struttura complessa) dinamicità, riconoscibilità. È a questo punto che il Giurista di classe, lo Scienziato sociale, fa sistema. E ci dice che alla ‘pluralità dei partecipi’ corrisponde ‘una pluralità di norme’ che a quella che delimita il raggio di azione di una istituzione per riconoscerla si aggiungono tante altre, esterne ed interne all’istituzione aventi ruoli diversi, quello di ridurre la conflittualità tra le istituzioni nello stesso ambiente, quello relativo alla dotazione degli organi di governo, all’organizzazione della struttura interna e dell’attività esterna ed interna (VI, 13, VII, 14).

Ci dice pure che, ovviamente, le norme richiamano l’autorità che le pone, sia essa esterna all’istituzione sia essa dell’istituzione. Con tutte le conseguenze derivanti dal porle e da porne in ragione del ruolo specifico dell’istituzione e della distribuzione del potere che viene in discussione e delle forme e dei modi di esercitarlo (VIII, 16), ci dice però (IX, 17) anche che se alla produzione di norme da parte dell’istituzione e del sistema delle istituzioni inerisce l’autorità ‘è indispensabile che vi sia una forza sociale che le sostenga’.

E qui Guarino svolge in modo quanto mai perspicuo la sua concezione della ‘forza sociale’ come fondamento reale e generale, di ogni sistema autoritativo, e, in quanto autoritativo di ogni ordinamento sociale, quindi di ogni ordinamento giuridico. La premessa dalla quale parte è nella distinzione che opera tra ‘forza sociale’ e ‘forza organizzata per l’esecuzione delle norme’ (X, 18). Il dato che, secondo Guarino, rivela l’esistenza e l’efficacia della ‘forza sociale’ è nella stragrande maggioranza dei comportamenti conformi alle norme nei milioni di casi che giornalmente corrispondono alle fattispecie normative che li prevedono e li disciplinano, di fronte alle violazioni volontarie e consapevoli che le disattendono, il cui numero è ‘addirittura infimo’.

Sarebbero due, a questo punto della trattazione, le evenienze alternative che la ‘forza sociale’ ha di fronte, quella incrementale derivante dalla ripetitività dei comportamenti conformi alle norme che sostiene, e che ovviamente rafforza enormemente col sistema delle istituzioni ogni sua componente. (XI, 20) L’altra, del tutto opposta, quanto ad effetti, è quella del suo possibile affievolimento, nel qual caso ogni istituzione perdendo autorevolezza, rischia l’estinzione. Ovviamente, la forza sociale non è che si incrementa o si affievolisce con moto improvviso e costante. Può anche riguardare una sola istituzione, può estinguersi per alcune norme o gruppi di norme, può dissolversi anche quella che sostiene ‘uno o più componenti all’organizzazione di comando’ o la ’organizzazione di comando nel suo insieme’, spostando il suo appoggio a favore di un diverso gruppo di comando ‘che si ispira a nuovi principi’ così pure ‘la forza sociale … può non sostenere più l’istituzione come un tutto’ (e qui l’istituzione cui si riferisce Guarino è, evidentemente, quella complessiva dello stato) nel qual caso ‘l’istituzione si scompone e ‘o come un tutto o in singole parti, si aggrega a ad altri ambiti’(XII, 21-22).

Importante è la constatazione dell’autonomia della ‘forza sociale’ come fenomeno del tutto indipendente dalla forza organizzata, stante l’efficacia protratta di gran parte dell’ordinamento ‘anche nelle fasi di più spinta anarchia’ e quella che un’istituzione complessa come lo stato non muore nella sua totalità. Infatti, esaurite le fasi di transizione, gran parte delle normative preesistenti viene recepita nel nuovo ordine e salvo quelle in stridente contrasto con il nuovo ordine, l’opera di armonizzazione del vecchio materiale normativo col nuovo è lenta e graduale.

Di eguale importanza è poi la rilevazione che la forza organizzata che si articola in una pluralità di istituzioni complesse, (forze armate, polizia, magistratura) tanto meno dovrà operare quanto più solida e costante è la forza sociale dell’istituzione e che, se è vero che per periodi piuttosto lunghi riesca a soffocare ogni manifestazione di ribellione e di opposizione, è altrettanto vero che se si determinassero circostanze favorevoli il dissenso radicale nei confronti della classe di governo potrebbe cogliere qualsiasi opportunità ‘e colpire l’istituzione nel suo cuore’. Giunge calzante qui l’ulteriore osservazione che i regimi autoritari, quanto più efficace si dimostri il sistema di forza organizzata che abbiano creato e le forme di consenso artificiosamente costruite, tanto meno sono in grado di misurare il livello e la forza raggiunti dal dissenso con la conseguenza che maggiori, più repentini ed estesi possono rivelarsi i pericoli di stravolgimento.(XV, 27-28).

Non è consueta, ma non perciò contestabile, l’affermazione che in ogni istituzione, anche se minima, si incontrano i ‘tre momenti, governo, amministrazione, giurisdizione’ tipici della organizzazione dello stato, anche se può darsi che un’istituzione si affidi ad un’altra della quale faccia parte o anche diversa per una o anche per due delle funzioni indicate che sono sempre e comunque presenti anche se diversamente denominate. (XVI e XVII, 29-31).

Decisivo, mi sembra, che Guarino abbia ricavato dalla possibile struttura delle istituzioni, più o meno complessa, il loro comune fondamento, quello della ‘pluralità’ che può essere di istituzioni di soli uomini, di istituzioni di sole istituzioni, e di istituzioni di uomini e di istituzioni. Alla invariante della pluralità se ne aggiunge un’altra. Quella di ‘far capo agli uomini’, che è di tutte le istituzioni, da quelle più evolute e complesse (stato, organizzazione internazionale, holding) a quelle più semplici che si pongono come subistituzioni, anche se, a loro volta, composte di istituzioni minori di quelle più grandi, quindi anche se in modo mediato. Ebbene, ciascuna di tali istituzioni comprende tutti gli elementi costitutivi che si trovano in quelle più grandi ed in quella maggiore che, nell’aggregarle, le fornisce di norme, offre i mezzi materiali, provvede all’attività esecutiva e di giustizia, se e quando necessario. Ovviamente, Guarino non omette di far notare che le istituzioni di istituzioni, sono quanto mai stimolate dalle singole componenti, i cui ritmi influiscono conseguentemente quanto a ruolo e a modalità di azione delle istituzioni madri, (XX, 39) che non sono condannate a restare irrigidite nella composizione originaria ma possono ben subire variazioni strutturali, anche rilevanti. Distingue ovviamente le istituzioni che hanno carattere territoriale dalle altre, anche se fa notare che il territorio come elemento costitutivo è assente dalla maggioranza delle istituzioni che peraltro solo eccezionalmente operano solo nell’ambito di un territorio. (XXI, 38).

Dopo aver descritto nitidamente come la mutazione delle varie componenti, gli stimoli che ne conseguono per l’istituzione maggiore, possano essere ricondotti a riaffermare l’identità dell’istituzione, sempre che ‘gli elementi concreti di cui l’istituzione è formata rimangano gli stessi nel complesso od in misura dominante’ (XXIV, 44), la trattazione si sviluppa descrivendo i presupposti e le linee delle dinamiche che dispiegano la vita delle istituzioni. Se è certo che a condizionare il dinamismo delle istituzioni sono i mezzi materiali di cui esse dispongono (XXVI-XXVIII) la priorità dei fattori che lo determinano, secondo Guarino, spetta agli appartenenti alle istituzioni, siano persone fisiche, siano istituzioni. Da esse e dall’esercizio dei poteri e delle facoltà, dagli effetti degli atti che pongono in essere derivano le dinamiche istituzionali, in ultima analisi, dagli uomini. Qui la trattazione fa leva su uno dei primi e mai dimenticati contributi di Guarino alla teoria generale del diritto condotto con lucidissima analisi per una felice ricostruzione dommatica dei predicati che dispiegano la soggettività giuridica (Potere giuridico e diritto soggettivo, in Rass. Dir. pubbl., 1948, 238 e ss.) Ed impressiona non poco, dopo tanti anni da quello studio, constatarne l’intatta qualità euristica.

Impressiona anche molto la capacità di Guarino di scoprire nuove valenze di quelle che noi giuristi chiamiamo situazioni giuridiche soggettive e nuove conseguenze degli effetti metagiuridici del loro esercizio. Il suo metodo, che mai ha abbandonato e che ha insegnato a tanti di noi, è quello di integrare le analisi formali con i dati materiali. È questo metodo che gli consente di constatare, grazie anche alla sua grande esperienza di scienziato e di operatore del diritto, in ordine alle facoltà, l’enorme importanza che l’esercizio di queste, comparato a quello dei poteri, assume nell’universo degli effetti giuridici, sul piano economico, dei rapporti sociali, dell’etica pubblica, del gusto, della cultura, della qualità dell’ambiente e della vita (XXX, 57). Così come quello di far rilevare che ‘la più semplice’ delle situazioni giuridiche soggettive, quella di rispettare i doveri, ‘apparentemente meno produttiva di effetti, si rivela invece della massima importanza, forse è la più importante’. Si tratta dei ‘doveri posti a carico indistintamente di tutti a favore della generalità dei soggetti: rispettare le persone, i beni, i movimenti, i pensieri altrui.’ Perché questi ‘comandi … assicurano a ciascuno spazi dove può espandersi la sua personalità, nelle cose minime come nelle grandi’, segnalando poi che si tratta di norme poste dall’istituzione territoriale sovrana che garantiscono lo spazio di libertà nei confronti anche di ogni altra istituzione minore’ e che le stesse istituzioni illecite ‘di solito non contravvengono ai divieti nella loro generalità, ma solo entro ambiti limitati’ (XXXIV, 62-63).

È sempre attento l’Autore a collocare nella concretezza della dinamica giuridica e sociale la descrizione del ruolo delle istituzioni e non perde mai di vista la diversa dimensione nella quale viene a trovarsi l’istituzione sovrana rispetto a tutte le altre ed al come essa debba svolgere la sua funzione maggiore, quella di assicurare il consenso al sistema istituzionale complessivo. Perciò non manca di indicare gli organi delle istituzioni che provvedono a ‘raccogliere, formare, consolidare, orientare il consenso collettivo’, mettendo in rilievo come per questo specifico ruolo ampia è la latitudine entro cui può spaziare l’esercizio delle facoltà con conseguenze rilevanti sul ‘peso comparativo di un organo od ufficio rispetto ad un altro’ (XXXIV, 66).

Molto nette e chiare appaiono poi le riflessioni esposte a proposito dei poteri. Intanto per la premessa, ovvia ma non sempre avvertita, secondo cui ‘nel regime del cosiddetto Stato di diritto l’aspirazione all’onnipotenza del titolare del potere viene subito sconfessata’, visto che il titolare ‘può esercitare solo i poteri che sono ad esso specificamente attribuiti’ e ‘solo nei casi e modi prestabiliti e, nella generalità delle ipotesi solo per eseguire fini ed obiettivi predeterminati’ (XXXVIII, 69). E se è vero che nei poteri politici si ha il massimo di libertà giuridicamente attribuibile, è altrettanto vero che ‘quanto più cresce la libertà dei contenuti, tanto più diventano rigidi i vincoli procedimentali’.(XXXIX, 71). La situazione non cambia ‘in regime di potere assoluto: imperatore, sovrano, dittatore di uno stato o spietato capo camorristico’. Non cambia perché la responsabilità di formare e consolidare il consenso, se nei regimi di stato di diritto è di molti, nei regimi assolutistici è del capo e delle istituzioni che gli fanno riferimento direttamente ed immediatamente. A questa responsabilità è inerente un limite assoluto maggiore del potere che si pretende esercitare. Quello di ottenere risultati immediati corrispondenti a quelli imposti dall’ideologia in base alla quale proclama di esercitare il potere. ‘Le costrizioni degli itinerari possono sospingerlo verso traguardi lontani non più compatibili con le capacità effettive del sistema. Il crollo repentino del sistema è un’evenienza probabile’ (XL, 73-74).

Peculiari sono poi le considerazioni sui poteri negoziali, considerati quanto mai aperti alla libertà del titolare. Ebbene, Guarino dimostra che non è così. ‘L’uomo negoziale è tutt’altro che libero, tutt’altro che esente da condizionamenti istituzionali’. La sua sfera giuridica non è un dato al di fuori delle istituzioni. È la risultante di atti pregressi, compiuti in coerenza con norme istituzionali’. (XLI, 75) Dal che risulta immediatamente che le istituzioni vincolano tutti i partecipi, anche gli iniziatori se sono private, perché ‘le loro norme interne prestabiliscono percorsi dai quali non ci si può discostare che coprono l’intero tempo speso nella istituzione e per la istituzione … ‘ e ‘sono percorsi che nelle istituzioni di origine negoziale, sono tanto più rispettati e stringenti, in quanto gli iniziatori da un lato hanno dato loro vita volontariamente, dall’altro il più delle volte hanno posto in gioco la propria sfera giuridica’. (XLII, 77). E a questo punto Guarino arriva ad un’affermazione saliente: ‘Se in ogni comportamento umano vi è , l’impronta di una o più istituzioni, è altrettanto vero che in quel comportamento vi è pur sempre l’uomo. Sarebbe quindi l’uomo a plasmare le istituzioni attraverso il proprio comportamento…. Ma quale uomo? Non l’uomo al di fuori delle istituzioni, che non esiste. È l’uomo già inserito nelle istituzioni ed inserito perché svolga il compito che gli ingranaggi delle istituzioni chiedono e gli consentono’. Infatti, anche il pensiero ed il volere l’individuo preposto ad un’istituzione ‘non ha un pensiero e un volere a-istituzione, ma ha il volere ed il pensiero indotti dalle norme’. Non meraviglia la conseguenza: l’uomo-natura non esiste. (XLIII, 79, 80 e 81).

A questo punto l’Autore potrebbe sentirsi appagato dalla configurazione descritta della categoria ‘istituzione’. Ma non c’è approdo che trattenga il mio Maestro prima di aver raggiunto quello che gli consente di trarre le conseguenze delle acquisizioni che il suo pensiero ha ottenuto durante il percorso intrapreso.

Perciò il libro passa a considerare il rapporto tra la persona fisica e l’istituzione, sui margini che l’immedesimazione del soggetto nell’istituzione lascia alla peculiarità individuale, gli spazi entro cui la persona umana può far valere quanto di soggettivo, di creativo può imprimere all’istituzione, pur nelle strettoie cui norme e fini dell’istituzione vincola l’agire personale. Ed è l’atto, figura quanto mai formalizzata giuridicamente, che consente paradossalmente, di esprimere qualche traccia della individualità del titolare. (XLV, XLVI, XLVII, 82-89).

Riferendosi poi, in via generale, al ruolo delle personalità nella storia, rileva che esso si inquadra nelle fasi di accentuata dinamicità delle istituzioni. Osserva poi che il ruolo dei grandi personaggi si spiega con la forte stimolazione che essi hanno impresso al sistema istituzionale che se fosse mancata e se specificamente, fosse stata negate quella particolare libertà concessa ad un’istituzione minore, purché di governo, da parte di una istituzione maggiore e complessa, non si sarebbero determinati gli eventi che resero memorabili, nel bene o nel male, i grandi uomini. Nota pure che non soltanto scelte felici, ma anche errori, nel significato autentico del termine, hanno determinato dinamismi istituzionali dai quali sono derivate trasformazioni profonde.

Cade a proposito, a questo punto, una replica a chi potrebbe criticare questo libro additandolo ad esempio di … ‘determinismo istituzionale’. Eccependo magari, questo critico colto ma indulgente nei confronti di un trend a me non simpatetico, che fu Marx a scrivere (L’ideologia tedesca, MEOC, V, 64) che ‘nella reale comunità gli individui acquistano la loro libertà nella loro associazione’, perciò in una istituzione. Ma sarebbe agevole rispondergli ricordando che ‘l’atto volitivo è libertà’, è cioè sempre libero, anche se ovviamente condizionato e che a spiegarlo è stato un filosofo della libertà, Benedetto Croce, (Filosofia della pratica, 4ed., Bari, 1932, 111 e ss.) che ben distingueva la libertà dal ‘saltellare incomposto dell’arbitrarismo’(ivi, 120).

Ma torno alla trattazione che si dispiega affrontando tutte le relazioni, connessioni, rapporti che possono interferire o influire o sostenere o incrinare o dirottare o anche mutilare o dissolvere le istituzioni ed i sistemi che esse compongono, particolare attenzione è rivolta poi a quelle istituzioni che si chiamano imprese e che sostanzialmente monopolizzano la produzione di merci e servizi. Particolare attenzione è posta poi alla dialettica tra stabilità e movimento al ruolo vitale della dinamica ed a quello indefettibile della stabilità, di cui la sovranità è fattore necessario in quanto fattore di ordine, concorrendo senza antagonismo con quello stesso fattore di ordine che è insito in ogni istituzione. E riassume forse il senso complessivo dell’opera l’espressione che si legge quasi al termine di essa: ‘L’uomo che pretendeva di essere «signore della terra» è soggetto alla «signoria delle istituzioni». La storia millenaria dell’uomo è la storia delle istituzioni.’(LXXII, 132). Ma proprio a conclusione Guarino ci dice il perché, il significato ultimo delle istituzioni. È quello stesso che si deduce da un postulato etico che Guarino scopre quando afferma: ‘L’uomo ha il dovere di sottrarsi a quanto per effetto delle istituzioni vi è negli eventi d sconosciuto e di imprevedibile. Potrebbero rovesciarsi d’un colpo le conquiste e i progressi che attraverso le mediazioni delle stesse istituzioni si sono realizzati in millenni di storia, una storia affascinante quanto faticosa, spesso dolorosa’(LXXVIII, 143).

I meriti di quest’opera non sono pochi e sono anche importanti, molto importanti. Il primo è quello di aver sottratto l’istituzionismo dalle secche del giuridicismo volgare. Paradossalmente proprio perché giurista e sommo giurista Guarino poteva conseguire questo risultato. Lo ha reso possibile non negando valenza giuridica alle istituzioni, al contrario, riconoscendo tale valenza a ciascuna di esse come propria, autonoma, originaria, talvolta anche esclusiva, (VII, 14) distinguendo cioè la giuridicità dalla legalità, il genere dalla specie. In tal modo anche le strutture collettive di Veblen (Theory of the Leisure Class, (1899) tr. it., Torino, 1949) con i loro codici di comportamento fondato sull’emulazione, la gara e il bisogno di sicurezza, raggiunto altrimenti che con l’appropriazione individuale, vengono acquisite alla giuridicità, quella prodotta autonomamente dalle istituzioni, perché tale, non derivata dall’esterno, non legalistica. In tal modo si conferma la tesi di Lévi-Strauss secondo cui la manifestazione della regola è l’origine e, quindi, prova sicura del salto dal piano della natura a quello della cultura. (Les structures élémentaires de la parenté, tr. it. Milano, 1969, 46). Si conferma, questa tesi della scienza antropologica, perché l’istituzione non si trova, non esiste in natura, ma solo nella cultura, così come la persona umana, come centro di riferimento delle situazioni giuridiche soggettive, non è un dono della natura, ma un prodotto della cultura umana. Non è poco merito.

Un altro riconoscimento mi sembra indubbio. La configurazione dell’istituzione operata da Guarino ha carattere generale, può comprendere qualsivoglia classe, tipo, ruolo, carattere dell’istituzione. Non si lascia catturare da una determinazione specifica, riproponendone i caratteri come modello cui ricondurre ogni altra specie. L’Autore, sarà certamente partito, per la costruzione della figura generale, dalle due istituzioni dominanti, quella giuseconomica, l’impresa, e quella giuspolitica, lo stato. Ma di ambedue ha dedotto le linee che potevano essere assunte da ogni determinazione specifica e solo quelle. Il disegno che ne è scaturito ha perciò valore complessivo, esemplare. Resiste brillantemente alla prova della sua capacità euristica che dimostrerà la sua forza, sperimentandosi ogni qualvolta di fenomeni e di esperienze istituzionali si venga a trattare. Anche questo non è merito dappoco.

Ho iniziato dicendo che prima di leggere questo libro sapevamo molte cose delle istituzioni. Sapevamo anche che era stato autorevolmente sostenuto che ‘l’economia umana è un processo istituzionalizzato’ trasferito nel mezzo della società conferendo un significato alla sua storia (K. Polanyi, The Economy as Instituted Process, in K. Polanyi ed altri, Trade and Market in the Early Empires, tr. it. Torino, 1978, 305). Sono le istituzioni a fare la storia? Le istituzioni e non i rapporti di produzione, e non gli uomini in carne ed ossa, e non lo spirito del mondo dispiegandosi, non la libertà compiendosi, il progresso cadenzandosi, il disegno divino realizzandosi? Quale è la risposta di Guarino? Il nostro Autore sa perfettamente l’enorme importanza che assume nella storia umana il processo economico, non a caso, considera dominante nell’economia di mercato, che è ormai quella globalizzata, l’istituzione denominata ‘impresa capitalistica’. Ma appunto perché è un’istituzione. Così come ha affermato che l’uomo di natura non esiste, credo che affermerebbe che il capitalista non esiste se non nell’impresa capitalistica, cioè in una istituzione. Sa anche che non esisterebbe né impresa capitalistica, né mercato capitalistico, né economia, né storia, se accanto alle istituzioni economiche che mi sembra di poter chiamare giuseconomiche non ci fossero quelle che credo di poter chiamare giuspolitiche, dominanti le prime, dirigenti le seconde, secondo le categorie gramsciane, ed assieme alle une ed alle altre, tutte quelle giusculturali.
Credo insomma che in questo libro ci sia quanto necessario e quanto sufficiente per inaugurare un nuovo incipit alla scienza giuridica, alla scienza della società ed a quella della cultura. Il libro ci dice infatti che l’istituzione è la forma dell’esperienza umana. Non di meno.

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