Abstract
Muovendo dall’ordinanza n. 1801/2014 del TAR Campania Napoli, il presente articolo affronta il problema dell’applicazione retroattiva della sospensione dalla carica elettiva ex art. 11 della c.d. legge Severino. Mediante l’analisi dei principi e diritti costituzionali in gioco – il principio di retroattività, del tempus regit actum, il diritto all’elettorato passivo ex artt. 51 e 54 Cost., la presunzione di non colpevolezza ex art. 27, co.2 Cost. e la tutela dei pubblici uffici ex art. 97 Cost. – l’articolo dimostra come il nodo che la Corte costituzionale è chiamata a sciogliere risieda nella natura giuridica dell’istituto sospensivo. Attraverso lo studio degli arresti giurisprudenziali in materia, si aderisce alla tesi per cui la sospensione assumerebbe una mera funzione cautelare. Il lavoro, inoltre, affronta il problema relativo alla durata di diciotto mesi dell’istituto sospensivo, che conduce all’analisi della funzione dell’istituto medesimo, evidenziando l’esigenza di definire la sua durata temporale per evitare che lo stesso assuma i caratteri di una sanzione anticipata. A seguito della recente ordinanza n. 11131/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il lavoro conclude ipotizzando che la Corte costituzionale dichiari inammissibile la questione di legittimità costituzionale per carenza di giurisdizione del Tar Campania Napoli.
Moving from the Tar Campania Napoli’s ordinance n. 1801/2014, this article examines the retroactive application of the suspension ex art. 11 of legislative decrete no. 235/2012. Through an analyses of the constitutional principles and rights – retroactivity principle, tempus regit actum principle, the “right to be elected” contained in artt. 51 and 54 of the Italian Constitution, the “presumption of innocence” contained in art. 27 of the Italian Constitution, and the public offices defense in art. 97 of the Italian Constitution – the paper focuses on the problem of the legal character of suspension. Through the jurisprudence’s study, this work supports the precautionary theory of suspension. The article analyzes another question connected to the duration of the suspension that according to the law is eighteen months. The work ends with a supposition: the Constitutional Court will proclaim inadmissible the constitutional iussue because the Tar Campania didn’t have the jurisdiction, as recently stated by the Italian Supreme Court no. 11131/2015.