Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica

Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Brescia

 

Il settennato del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (28 maggio 1992- 15 maggio 1999) cade in un arco temporale destinato a segnare la storia istituzionale dell’Italia repubblicana in modo, per un verso, drammatico (l’uccisione nell’attentato mafioso di Giovanni Falcone e della sua scorta mentre era in corso il quindicesimo scrutinio presidenziale) e, per un altro, confusamente innovativo (la presupposta e geometrica contrapposizione bipolare tra forze politiche alternative nello scontro per ottenere il governo del Paese). Il Presidente Scalfaro è stato perciò un protagonista indiscutibile delle vicende italiane degli anni novanta, calato in profondità nella parte di chi è chiamato a preservare, e non solo, come è noto, in base a puntuali disposizioni normative, l’equilibrio costituzionale tra organi espressione di diversi poteri, a cominciare da quelli propriamente di tipo politico (il corpo elettorale, il Parlamento, il Governo). Equilibrio tuttavia difficile da garantire e piuttosto da “ricostruire”, punto su punto, avendo il Presidente Scalfaro, dal 1994 in avanti, avuto quali interlocutori necessari soggetti dotati di notevole peso elettorale (e mediatico) che proprio del quadro costituzionale vigente denunciavano limiti e impacci e che quel quadro si prefiggevano di cambiare quando, alternativamente, non lo consideravano addirittura già modificato in forza di un presupposto “sentimento popolare” (dimostratosi, peraltro, insussistente in occasione del referendum costituzionale del 2006 che finalmente metteva formalmente in gioco la tenuta o il superamento della parte organizzativa della Costituzione del 1948). La modifica di fatto introdotta nell’ordinamento italiano a seguito del positivo esito del referendum dell’aprile 1993, che introduceva un sistema prevalentemente maggioritario (con il quale si è votato durante la presidenza Scalfaro tanto nel marzo 1994 quanto nell’aprile 1996 con esiti diversi), avrebbe riguardato in particolare una preminenza istituzionale delle cariche elettive (inclusa quella di Premier della coalizione vittoriosa sebbene ottenuta solo per via indiretta) ed il contestuale ridimensionamento proprio del tradizionale ruolo di “mediazione” assegnato al Capo dello Stato, ruolo che, al contrario, Scalfaro ha sempre rivendicato ed esercitato con coraggio senza lasciarsi intimorire da altre suggestioni, come si dirà più oltre e come esplicitamente riconosciuto di recente dallo stesso giudice costituzionale (sent. n. 262 del 2009), alla luce della indiscutibile superiorità delle norme costituzionali su quelle legislative, quali sono quelle in materia elettorale.

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