SOMMARIO: 1. L’assetto delle fonti del diritto e dell’ordinamento giurisdizionale come criterio di differenziazione dei sistemi di civil law da quelli di common law. – 2. La distinzione fra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale. – 3. I criteri distintivi della sentenza dall’atto normativo. – 4. Tecniche impiegate per realizzare gli effetti normativi delle sentenze che determinano effetti di questo tipo. – 5. Sentenze normative e soft law.
1. Costituisce ormai quasi un luogo comune l’affermazione secondo la quale lo sviluppo che la giustizia costituzionale ha avuto nel corso del XX secolo, soprattutto in Europa, ha contribuito in modo considerevole al riavvicinamento dei due grandi sistemi giuridici, quello della common law e quello della civil law, la cui contrapposizione aveva costituto l’alternativa più netta cui dovesse aversi riguardo per la classificazione dei sistemi in opera negli stati, ossia nelle principali strutture organizzative che, a partire dall’epoca dei trattati di Westfalia, sono state impiegate dagli abitanti del pianeta terra per realizzare il “diritto” nelle varie forme in cui esso è attualmente configurato[1]. Per cogliere le ragioni che hanno determinato questa divaricazione ed il successivo riavvicinamento conviene soffermarsi su talune caratteristiche che le sentenze costituzionali presentano, l’analisi comparatistica delle quali getta qualche luce sulla vicenda, complessivamente considerata.