L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e «governo dell’insicurezza sociale»

Dottorando in “Sistemi punitivi e garanzie costituzionali” – Università degli Studi “Roma Tre”

Abstract

Il saggio ha ad oggetto le presunzioni di pericolosità sociale contenute nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Nella prima parte del lavoro, dedicata alla genesi e all’evoluzione della disciplina, l’Autore mette in luce la funzione che con il tempo ha assunto l’art. 4-bis: il governo dell’insicurezza sociale. L’articolo è, infatti, divenuto la risposta, sul versante penitenziario, alle varie emergenze criminali che sempre più spesso hanno occupato la scena negli ultimi anni. Nella seconda parte, invece, il lavoro si concentra sui profili di incostituzionalità della disciplina, in riferimento all’art. 27, III co., Cost. Dopo aver dimostrato l’insostenibilità costituzionale del complesso meccanismo presuntivo, l’Autore, riprendendo alcune riflessioni già svolte in dottrina, mette in luce la minaccia insita nelle presunzioni di pericolosità sociale, per la loro capacità non solo di espandersi in modo quasi incontrollato, ma anche di resistere a qualsiasi ipotesi di successiva modifica o abrogazione.

The essay investigates on presumptions of social dangerousness provided from article 4-bis of Italian prison system law. In the first part of the work, dedicated to the legislation’s origin and evolution, the Author emphasizes as the function of this article 4-bis has been to manage social insecurity. It became an answer to several criminal emergencies occurred in the last few years. On the second part, instead, the work is concentrated on unconstitutional profiles of the theme, based on article 27, III, of Italian Constitution. The Author also highlights the threaten that represents the presumption of social dangerousness, for its ability not only to expand itself in an almost uncontrolled way, but also to resist to any hypothesis of subsequent amendment or repeal.

Continua su PDF