La transizione estrema. Appunti sul fenomeno rivoluzionario come modalità di adattamento sistemico*

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Teramo. Docente in convenzione nell’Università degli Studi di Roma Tre

ABSTRACT

ITA

Il saggio esamina la rivoluzione come fenomeno storico e come mito culturale, ma anche come modalità adattiva sistemica entro un processo di effettiva trasformazione sociale

The essay aims at examining revolutions as a historical phenomenon and cultural myth, but also as an adaptive process for a real transformation of society from a systemic point of view


Sommario: 1. Il mito della rivoluzione; 2. Rivoluzione, profezia, utopia; 3. La funzione sistemica della rivoluzione; 4. Rivoluzione, democrazia, adattamento sistemico; 5. Rivoluzione e costituzione: due miti in conflitto?; 6. Conclusioni.

1. Il mito della rivoluzione

Dal punto di vista sistemico, la rivoluzione opera come momento di crisi ed evoluzione dell’ordinamento-struttura nel quadro dell’ontologica continuità del sottosistema giuridico. Che sia una possibile (e frequente) evoluzione di un coup d’État, ovvero un fenomeno apparentemente repentino e imprevisto, essa agisce come trasformatore dell’assetto complessivo del singolo ordinamento, ponendo sul piano giuridico i ben noti problemi di continuità dell’ordinamento stesso, da tempo indagati, ancorché secondo prospettive affatto tradizionali, da costituzionalisti, storici e filosofi del diritto[1]. In effetti, il significato e soprattutto la collocazione teorica del fenomeno rivoluzionario, abbastanza univoci agli occhi dello storico, pongono al giurista problemi di non poco momento. Ciò accade poiché nella dimensione storica, fondata sull’essere, o meglio sul divenire dell’essere-stato, la rivoluzione altro non è che una particolare successione di eventi che inducono un mutamento sostanziale del regime politico entro un dato contesto istituzionale; ma in una legata al dover essere, ossia a una prospettiva deontica in cui ciò che è (e in divenire si trasforma) sovente contraddice ciò che dovrebbe essere, essa mette in discussione molte delle categorie tipiche della scienza giuridica, per lo più inadeguate a comprendere ciò che esula dalla loro dimensione lato sensu normativa. Tale è la ragione per cui i tentativi teorici inerenti al fenomeno in esame hanno preferito un suo inquadramento entro una tassonomia già nota, leggendo il fatto rivoluzionario come dato oggettivo, meramente illecito rispetto all’ordinamento già vigente ed eventualmente autolegittimantesi a posteriori sulla base dell’effettività[2], oppure come modalità di trasformazione illecita rispetto al diritto interno, ma «fatto creativo di diritto», lecito dal punto di vista di un ordinamento internazionale monisticamente sovraordinato[3], o infine (e pare questa la prospettiva meno lontana dalla realtà) come scaturigine di diritto nuovo da una necessità intesa come fonte extra ordinem, in sé non valutabile secondo le qualificazioni proprie dell’ordinamento precedente, comunque poi legittimato dall’effettività, e in fondo appartenente a un ordine esistenziale che prescinde dall’ordine giuridico[4].

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