1. – Sulla tendenziale unitarietà della giurisdizione. 2. – Unitarietà del sindacato sulla giurisdizione. 3. – Giudice ordinario e giudice amministrativo. 4. – Limiti all’ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004. 5. – (segue) Ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale. 6. – La translatio iudicii.
1. – Sulla tendenziale unitarietà della giurisdizione. La previsione di una Carta dei diritti, che attribuisca ad essi una garanzia costituzionale, implica la necessaria esistenza di un giudice che, esercitando la “giurisdizione”, quei diritti riconosca e tuteli ove siano violati o posti in discussione.
Infatti nella nostra Costituzione il riferimento alla giurisdizione è centrale e ripetuto, a cominciare dalla solenne proclamazione dell’art. 24, primo comma, per cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, ossia per la tutela di qualsiasi posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento. La facoltà di agire e difendersi davanti ad un giudice – in tal modo chiamato ad esercitare la “giurisdizione” (il terzo comma dell’art. 24 della Costituzione espressamente si riferisce alla “giurisdizione”) – è un diritto fondamentale, modulabile sì dalla legge del processo, ma insopprimibile; ne consegue che il legislatore ordinario non può escludere questa facoltà (ad esempio, prevedendo una fattispecie di arbitrato obbligatorio: C. Cost. n. 221 del 2005) senza violare il precetto dell’art. 24 della Costituzione