Il tessuto costituzionale della mediazione

Dottore di ricerca presso l’Università di Bergamo

Abstract

In Italia, la mediazione ha visto il proprio ingresso nell’ambito civilistico nell’ultimo decennio. L’introduzione è da ricondurre al bisogno di semplificazione, decongestionamento e riduzione dell’arretrato nel contenzioso, con una serie di vantaggi sia per lo Stato, sia per le parti coinvolte nella controversia. Nel prendere in considerazione il quadro legislativo di riferimento, l’articolo intende proporre un’analisi dei possibili aspetti conflittuali che questo tipo di metodo di soluzione delle controversie alternativo al giudizio genera rispetto ai principi costituzionali da esso chiamati in causa.

Mediation was introduced in the Italian civil system in the last decade. This introduction was led by the need of simplifying, deflating, and fastening the dispute settlement, with advantages both for State and the parties involved. Taking into consideration the national legislative framework, this article aims at analysing several aspects of the possible conflict among this Alternative Dispute Resolution, and the constitutional principles involved.


Sommario: 1. Brevi cenni introduttivi; 2. Le origini della mediazione; 3. Il contesto italiano: la mediazione in sede civile; 3.1. Altre forme di mediazione: la mediazione familiare, la mediazione culturale, la mediazione penale. Brevi cenni; 4. Il tessuto costituzionale della mediazione; 5. 5. Brevi annotazioni critiche.

1. Brevi cenni introduttivi

 

In via di prima approssimazione, e rinviando al prosieguo del testo per le dovute precisazioni, con il termine di mediazione ci si riferisce all’attività svolta da un soggetto terzo, volta a comporre una controversia in via stragiudiziale. La mediazione viene inclusa tra i metodi di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio (in sigla ADR, acronimo della dizione inglese Alternative Dispute Resolution), procedure alternative alla giurisdizione ordinaria che aiutano le parti nel trovare una soluzione soddisfacente per entrambe, evitando loro il ricorso alla via giudiziaria[1].

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