1. Il fondamento costituzionale della distinzione tra stranieri comunitari e stranieri extracomunitari e i limiti che incontra il legislatore nazionale nel regolamentare l’ingresso e il soggiorno nel nostro Paese di questi ultimi.
Sussistono limiti di ordine costituzionale per circoscrivere la piena discrezionalità del legislatore nel determinare le condizioni per l’ingresso e per il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale? Potrebbe apparire non agevole rinvenire con sicurezza obblighi costituzionali, in capo ai pubblici poteri ed in primis al legislatore, che vadano oltre la previsione del diritto di asilo per gli stranieri a cui sia impedito nei rispettivi paesi di provenienza l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione (art. 10, terzo comma).